28 March, 2024
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Il Senato ha approvato la riformulazione dell’emendamento di Massimo Mucchetti sull’introduzione in Italia di una webtax alla manovra di bilancio.

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Il Senato ha approvato la riformulazione dell’emendamento di Massimo Mucchetti sull’introduzione in Italia di una webtax alla manovra di bilancio.

Entra in vigore dal 1 gennaio 2018 e si prevedono entrate a regime di 114 milioni di euro di maggior gettito a partire dal 2019.

Con webtax (o web tax) si indica la proposta di legge che punta, nell’era dell’economia digitale, alla regolamentazione della tassazione per le multinazionali che operano in Rete, con l’obiettivo di garantire equità fiscale e concorrenza leale. «Il web ha introdotto la necessità di introdurre una nuova modalità di tassazione sulla transazione digitale che non corrisponde più ai confini degli stati – ha detto Silvio Lai, relatore del decreto fiscale, commentando l’avvenuta approvazione nella legge di bilancio della norma sulla web tax proposta dal Pd -. Un’impresa può stare, dunque, in uno stato a bassa tassazione e competere nella vendita di un prodotto in uno stato con diversa tassazione avvantaggiandosi rispetto alle imprese residenti, generando così una concorrenza sleale sul mercato locale. L’Europa discute da diverso tempo sulla necessità di intervenire unitariamente ma non è stato ancora trovata una soluzione condivisa.» 

«L’Italia diventa così tra i primi paesi ad introdurre una forma di web tax come forma di contrasto alla elusione fiscale dei giganti del web, come strumento di intervento sulla concorrenza sleale tra imprese e sulla distorsione esistente tra grandi imprese del web e piccola produzione. Resta, comunque, la necessità di avere un intervento perlomeno europeo perché un’azione solo di uno stato non è sufficiente a garantire un efficace soluzione del problema.»

Nel concreto, nella manovra di bilancio, si introducono modifiche al all’art. 162 del TUIR in modo da ricomprendere «i soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello stato che compiono un numero di operazioni superiori alle 1.500 unità e per un controvalore complessivo non inferiore a 1.500.000 euro» al fine di individuare solo i grandi soggetti e non le imprese di piccole e medie dimensioni che utilizzano il commercio elettronico. Al di la della tassazione in sé proprio questa parte della norma è particolarmente rilevante perché interviene sulla operatività della agenzia delle entrate che attiva un contraddittorio con l’impresa che abbia superato un limite anche non è residente in Italia. La segnalazione arriva attraverso il controllo elettronico delle transazioni, ovvero attraverso carte di credito e sistema bancario che funzionano da contatore e da allarme.

L’imposta si applica sull’ammontare dei ricavi, relativi alle prestazioni di servizi mediante mezzi elettronici, al netto dell’iva. Per valutare la dimensione di maggior gettito si è presa come base di partenza i dati sulle transazioni di pubblicità online che vale oltre 3,8 miliardi di euro nel nostro Paese. Secondo i dati AGCOM i ricavi da pubblicità online realizzati in Italia sono riconducibili per il 50% a soggetti aventi sede legale in UE e per la restante parte in Italia.

L’entrata di 114 milioni di euro è, dunque, una previsione prudenziale che tiene conto di uno dei parametri di mercato digitale misurabile e può essere soggetti a variazioni.

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