29 March, 2024
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Patente di immunità. Scontro istituzionale. Un terzo parere – di Mario Marroccu

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Le prime pagine dei giornali di questi giorni raccontano il conflitto istituzionale tra Governatore della Sardegna, Sindaco di Milano e Governo Italiano.

Il contrasto si è acceso sulla “Patente di immunità” di cui dovrebbero dotarsi i turisti prima di calcare il suolo sardo. Nelle settimane passate ci siamo espressi sui benefici di uno screening di massa del Sulcis Iglesiente. Il metodo è stato già utilizzato dal professor Andrea Crisanti in Veneto e dal governo della Corea del Sud: hanno scovato i focolai di virus e li hanno bonificati radicalmente. Qualcosa di simile è stato fatto in Germania e in Islanda, dove è stata condotta una ricerca molto estesa con i tamponi. In Islanda, l’epidemia è stata soffocata sul nascere e in Germania i danni sono stati molto contenuti. Per ottenere questo risultato sono necessarie due azioni:

– prima: informare capillarmente la popolazione;

– seconda: ottenere il consenso al prelievo rinofaringeo di RNA virale.

Questa sequenza di azioni rispetta perfettamente le norme vigenti sul consenso informato.

Ben diverso significato e legittimità ha l’imposizione dell’esame.

I medici conoscono bene la differenza di liceità tra “cure paternalistiche” e cure “consapevolmente accettate”. Vi sono stati dibattiti durato decenni che spesso si sono conclusi  in Tribunale.

Tutto nasce dall’articolo 32 della Costituzione che recita “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività…Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di Legge.”

Dietro questa affermazione Costituzionale, esiste una storia lunga secoli.

Già Aristotele, Platone e Ippocrate sottolineavano la necessità della “partecipazione” del paziente alle cure. La loro posizione derivava da motivazioni di tipo deontologico.

Al tempo dei Bizantini i Medici chiedevano al paziente il permesso di agire sul suo corpo, tuttavia non era un “consenso informato” come si intende oggi, ma una forma di “medicina difensiva”.

Il primo Stato che dette all’individuo la totale proprietà, del proprio corpo fu l’Inghilterra con l’”Habeas corpus”.

Il tema del diritto sul “proprio corpo” venne meglio definito nella “Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino” dell’anno 1789. Si tratta di un testo giuridico elaborato nel corso della Rivoluzione Francese contenente una solenne dichiarazione dei diritti fondamentali dell’Individuo e del Cittadino (Libertà, Proprietà, Sicurezza). Il suo contenuto ha rappresentato uno dei più alti riconoscimenti delle libertà per cui la Francia venne definita: Patria dei Diritti dell’Uomo”.

La svolta definitiva per porre le basi dell’articolo 32 della Costituzione e del “consenso informato” fu rappresentato dalla scoperta dei crimini commessi dai Medici nei campi di concentramento nazisti, la cui condotta morale veniva dagli stessi giustificata con il dovere di obbedire alle leggi dello Stato e al principio utilitaristico secondo il quale, durante un conflitto, la “ricerca scientifica” dovesse anteporre gli interessi della Società a quelli del singolo. Pertanto, si potevano compiere azioni mediche sull’Altro senza richiederne il consenso. 

Nel contesto del Processo di Norimberga i giudici incorporarono un documento, noto come Codice di Norimberga, contenente i diritti dell’Uomo, articolati in 10 punti. Il primo afferma che: «il consenso volontario del soggetto è assolutamente essenziale. Ciò significa che la persona in questione deve essere in grado di esercitare il libero arbitrio senza intervento di alcun elemento coercitivo». 

Questo concetto, ribadito nella sentenza di Norimberga del 1947, venne acquisito e incorporato in tutte le Costituzioni del mondo Occidentale. La Costituzione italiana lo incorporò nell’articolo n. 32.

Per effetto di quell’articolo nessuno può essere sottoposto a indagini diagnostiche o cure mediche senza la sua volontà.

La prima legge che derivò dall’articolo 32 della Costituzione fu la Legge 458/1967 sui trapianti di rene, a cui seguì la legge 144/1978 sull’interruzione di gravidanza e la legge 107 del 1990 sulle trasfusioni di sangue. Quest’ultima legge vietò il prelievo e la trasfusione di sangue in assenza di consenso del paziente. Tutte le sentenze che riguardano i testimoni di Geova sulle trasfusioni di sangue in caso di emorragie, anche mortali, sono regolate da questa legge.

Nell’anno 1990 vi fu una sentenza del Tribunale penale di Firenze che condannò un chirurgo che riteneva di avere operato secondo scienza e coscienza per il bene del malato. Si trattava di un’anziana paziente che aveva un tumore apparentemente benigno. Il chirurgo, accortosi durante l’intervento, che il tumore era invece un cancro, proseguì escidendo radicalmente tutta la parte colpita. La paziente morì. Il chirurgo venne condannato per omicidio preterintenzionale perché, secondo il Giudice, alla luce dell’articolo 32 della Costituzione, avrebbe dovuto svegliare la paziente, informarla completamente e procedere solo dopo l’ottenimento del consenso. L’aver proceduto con l’intervento senza aver ricercato prima il consenso della paziente, venne ritenuto una forma di violenza contro la paziente. Questa sentenza fu una rivoluzione. Chiarì concretamente a tutti i Medici  osa si intendesse per “consenso del paziente all’atto medico” nel rispetto della “libertà individuale”.

***

Nell’attuale momento storico del lockdown, si sono concretizzate eccezionali interruzioni del diritto costituzionale alle libertà individuali, come:

  • Il divieto di uscire di casa,
  • Il divieto di raggiungere i propri cari,
  • Il divieto di riunirsi con più persone,
  • Il divieto di spostarsi da una città all’altra e da una regione all’altra,
  • Il divieto di viaggiare,
  • L’interruzione di servizi basilari come le consulenze specialistiche ospedaliere, la sospensione della giustizia civile, la sospensione della scuola, delle manifestazioni culturali, di sport e spettacolo, religiose.

Una volta finito il lockdown, molte libertà sono state recuperate per effetto degli articoli nn. 2, 3 e 13 della Costituzione. Quest’ultimo esplicitamente dichiara: «La libertà personale è inviolabile…»

Ora vediamo come queste leggi, con tanto retroterra storico, si oppongono alla “patente di immunità” così come è concepita.

Il combinato disposto fra l’articolo 13 sulla libertà individuale, e l’articolo 32 sulla discrezionalità di ognuno ad accettare o rifiutare un atto medico, condizionano l’attuale diatriba tra autorità sarde e milanesi.

A complicare le cose si aggiungono gli effetti di una legge del 1990 mirata a proteggere la privacy dei malati di AIDS. Tale legge venne prodotta per impedire la pubblicizzazione della diagnosi di AIDS in quanto andava scoraggiato lo “stigma” sociale contro questi pazienti. Se non fosse stata protetta la loro privacy essi avrebbero reagito occultandosi, e non curandosi, peggiorando la diffusione del morbo.

Tale legge sulla privacy del proprio stato patologico è tutt’oggi vigente.

Questo ulteriore elemento oppone ostacoli alla esibizione obbligatoria di una patente di “buona salute”.

La “patente di immunità” venne inventata per la prima volta nello XII secolo quando, con la ripresa in modo epidemico della lebbra, si costituirono delle Commissioni sanitarie che sottoponevano ad esame fisico i sospetti di lebbra. La prova fondamentale consisteva nell’infiggere uno spillone nelle aree di cute discromica. Se l’esaminato sentiva dolore veniva dichiarato “indenne” da lebbra e gli veniva consegnata una “patente di buona salute” con cui poteva entrare nella regione ospitante. Chi non otteneva la patente, subiva lo “stigma sociale“.

Il problema dello “stigma sociale” di condanna di questi pazienti cova sempre e può emergere in modo incontrollato.

L’insieme di queste combinazioni sta condizionando l’attuale diatriba politica regionale.

Tenuto conto dei binari tracciati dalla legge, dalla giurisprudenza e dalla storia della Medicina, forse si potrebbe trovare un punto di equilibrio in questo ipotetico programma:

  • Primo: screening con tampone e partecipazione volontaria della popolazione;
  • Secondo: App Immuni sui dati dello screening di massa;
  • Terzo: concordare l’etica dei rapporti umani tra malati e sani per regolamentare la fiducia, la precauzione e la trasparenza.

Date queste premesse si comprendono le difficoltà a dare una base di legittimità alla “patente di immunità”.   

Potrebbe essere più efficace offrire all’ospite che arriva uno studio gratuito, con tampone, nel contesto di uno screening generale della popolazione sarda e l’inclusione volontaria nella App Immuni. Questo “prendersi cura dell’ospite” verrebbe sicuramente molto apprezzato.

Mario Marroccu

Grande emozione sui

giampaolo.cirronis@gmail.com

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