28 March, 2024
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La legge statutaria regionale e le prospettive per le elezioni regionali 2014.

Il Palazzo del Consiglio regionale.

Il Palazzo del Consiglio regionale.

Il centrosinistra è alle prese con la sfida a cinque delle primarie per la scelta del candidato governatore (tra Francesca Barracciu, Gianfranco Ganau, Roberto Deriu, Andrea Murgia e Simone Atzeni), con operazioni di voto fissate per il 29 settembre; nel centrodestra c’è un’unica certezza, l’autoricandidatura del presidente uscente Ugo Cappellacci, e tante divisioni, per superare le quali molto probabilmente ancora una volta verrà chiesto “aiuto” al leader Silvio Berlusconi; il Movimento 5 Stelle farà ancora corsa solitaria e sceglierà il suo candidato Governatore attraverso le primarie on line; gli indipendentisti stanno cercando di creare un fronte unico, il più largo possibile, con una candidata Governatore già in campo, la scrittrice Michela Murgia.

A circa sette mesi dal voto, il panorama politico che precede le Regionali 2014 è molto complicato per le divisioni tra i partiti e tra le varie componenti interne agli stessi, condizionato fortemente dal nuovo sistema elettorale scaturito dall’approvazione della legge statutaria regionale del 25 giugno 2013, tornata in Aula dopo l’impugnazione del Governo e riapprovata il 28 agosto con l’“Abrogazione del comma 3 dell’articolo 22 della legge statutaria elettorale approvata il 25 giugno 2013 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna)”.

Il prossimo presidente della Regione sarà il candidato che otterrà il maggior numero di voti validi (art. 1 comma 4 e art. 11 comma 2). Questo significa che, in presenza di una profonda frammentazione del voto, con tre grandi schieramenti ed un forte fronte indipendentista, è concreta la possibilità che per vincere le elezioni possa essere sufficiente superare la soglia del 30% dei voti. E’ evidente che saranno decisive le alleanze ed anche le forze minoritarie, in seno ad un’alleanza, potrebbero decidere la partita.

La legge statutaria all’art. 1, comma 7, prevede due soglie di sbarramento, con l’esclusione dall’attribuzione dei seggi:

a) i gruppi di liste che fanno parte di una coalizione che ottiene meno del 10 per cento del totale dei voti validi ottenuti da tutti i gruppi di liste a livello regionale;
b) i gruppi di liste non coalizzati che ottengono meno del 5 per cento del totale dei voti ottenuti da tutti i gruppi di liste a livello regionale.

Lo sbarramento al 5 per cento per i gruppi di liste non coalizzati, è evidente, costituiscono un fortissimo freno alle ambizioni di chi starebbe pensando di fare corsa solitaria e quindi un’altrettanto forte spinta a stringere alleanze in seno alle coalizioni maggiori.

L’art. 13 fissa la ripartizione dei seggi ed il premio di maggioranza:

a) il 60 per cento dei seggi del Consiglio regionale se il presidente proclamato eletto ha ottenuto una percentuale di voti superiore al 40 per cento;

b) il 55 per cento dei seggi del Consiglio regionale se il presidente proclamato eletto ha ottenuto una percentuale di voti compresa tra il 25 ed il 40 per cento.

 

La composizione dei
L'Agenzia regionale

giampaolo.cirronis@gmail.com

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