29 March, 2024
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Separazione dei coniugi: dopo il provvedimento del Giudice, entro quanto tempo il marito deve abbandonare la casa coniugale? – di Luisa Camboni

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Separazione dei coniugi: dopo il provvedimento del Giudice entro quanto tempo il marito deve abbandonare la casa coniugale?

Dopo la prima udienza – udienza presidenziale – e dopo che i coniugi vengono autorizzati a vivere separatamente può capitare che il marito non ottemperi a quanto disposto continuando a restare all’interno della casa coniugale. E’ bene porsi questa domanda: quanto tempo la moglie può concedere al marito per trovare un’altra sistemazione e portare via tutti i suoi effetti personali?

Prima di dare una risposta al quesito, chi scrive ritiene necessario precisare che la moglie non può obbligare il marito ad abbandonare la casa coniugale prima che il Giudice abbia emesso il provvedimento con cui dichiara lo stato di separazione.

La separazione legale, sia essa consensuale o giudiziale, consente ai coniugi di allontanarsi e, conseguentemente, la moglie potrà chiedere al marito di lasciare la casa coniugale sempre che i due si siano accordati in tal modo in caso di separazione consensuale, o il Giudice, nel suo provvedimento, abbia assegnato la casa coniugale alla moglie (separazione giudiziale).

Che cosa succede dopo che viene dichiarato lo stato di separazione tra i coniugi?

Ecco le diverse ipotesi che possono verificarsi.

1. Il Giudice può decidere di assegnare la casa al genitore collocatario dei figli sia nel caso di figli minorenni, sia nel caso di figli maggiorenni, ma non ancora autosufficienti dal punto di vista economico. In questo caso, la casa coniugale viene assegnata alla madre che potrà abitarvi sino a che i figli non raggiungono l’indipendenza o non si trasferiscono in altro luogo.

2. In assenza di figli o nel caso in cui questi abitano per conto loro, il Giudice non potrà mai assegnare la casa che è di un coniuge in godimento all’altro.

3. Se la casa coniugale è in comproprietà, al fine di evitare uno scontro tra i coniugi, la soluzione è quella di dividerla se l’immobile lo consente o, in caso contrario, di venderla e dividerne in parti uguali il ricavato.

Una volta emesso il provvedimento con il quale il Tribunale autorizza i coniugi a vivere separatamente e in presenza di una delle condizione sopraelencate, il genitore collocatario può, da quel momento, obbligare l’altro a lasciare la casa coniugale. Tale richiesta può essere rivolta dal genitore collocatario all’altro coniuge lo stesso giorno in cui viene autorizzata la separazione.

Il coniuge assegnatario della casa può, anche, chiedere all’altro la copia delle chiavi visto che non potrà più accedere in quella che, da quel momento in poi, diventa l’abitazione del coniuge che resta lì.

Si noti bene: il coniuge al quale non è stata assegnata la casa coniugale vi accede senza permesso, commette il reato di violazione di domicilio e rischia una denuncia.

Può capitare che il coniuge al quale viene assegnata la casa conceda all’altro un po’ più di tempo al fine di consentirgli di trovare un’altra sistemazione.

Se il Giudice non ha disposto diversamente, l’assegnazione della casa ha effetto immediato. Infatti, non è previsto un termine entro il quale il coniuge non assegnatario della casa coniugale deve lasciare la stessa.

Che fare se il marito non lascia la casa nel tempo concessogli?

In questo caso la moglie ha due possibilità:

a. l’esecuzione forzata;

b. la denuncia.

  1. Esecuzione forzata: occorre provvedere a notificare al marito il provvedimento del Giudice ed il precetto. L’avvocato, poi, chiederà l’intervento dell’Ufficiale Giudiziario, che dovrà dare esecuzione al provvedimento del Giudice e, nel caso di resistenza da parte dell’interessato, potrà chiedere l’intervento dei carabinieri
  2. Querela: chi non rispetta il provvedimento del Giudice commette il reato di “mancata esecuzione dolosa dell’ordine del giudice”. In questa ipotesi, il marito rischia la reclusione sino a tre anni o forse la multa da 103 a 1.032 euro.

La querela risulta essere il modo di agire più veloce e l’istituto processuale necessario per dare avvio all’azione penale.

Avv. Luisa Camboni

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