29 September, 2026
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Allievi ufficiali all’Accademia della Guardia di finanza. 66 posti a concorso

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Il Comando Generale della Guardia di Finanza ha bandito un Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione di 66 allievi ufficiali del ruolo normale – comparti ordinario e aeronavale all’Accademia della Guardia di finanza, per l’anno accademico 2020/2021.
I posti disponibili sono così ripartiti:

  • 58 sono destinati al comparto ordinario
  • 8 sono destinati al comparto aeronavale
  • 4 alla specializzazione “comandante di stazione e unità navale”.

I concorrenti possono presentare domanda di partecipazione per uno solo dei predetti comparti e specializzazioni.

Il corso di Accademia ha durata triennale (da frequentare, per due anni, nella qualità di allievo ufficiale e, per un anno, con il grado di sottotenente).
Alla fine del triennio, i sottotenenti sono ammessi al corso di Applicazione, di durata biennale (da frequentare, per un anno, nel grado di sottotenente e, per un anno, nel grado di tenente).
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Oltre ai normali requisiti di onorabilità previsti per i concorsi pubblici i candidati devono possedere i seguenti requisiti:

  • diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione a corsi di laurea previsti dalle Università statali o legalmente riconosciute. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma alla data di scadenza per la presentazione delle domande, lo conseguano nell’anno scolastico 2019/2020.

Se non appartenenti al Corpo, anche se già alle armi:

  • avere compiuto il diciassettesimo anno di età e non superato il giorno del compimento del ventiduesimo anno di età, vale a dire essere nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e il 1° gennaio 2003, estremi inclusi;
  • avere, se minorenni alla data di presentazione della domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente in via esclusiva la potestà o del tutore per contrarre l’arruolamento volontario nella Guardia di finanza;
  • non essere stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero avere rinunciato a tale status, ai sensi dell’articolo 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

Se appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, compresi gli allievi marescialli e gli allievi finanzieri del Corpo:

  • non avere superato il giorno del compimento del ventottesimo anno di età, ossia essere nati in data non antecedente al 1° gennaio 1992;
  • se in servizio permanente, non essere stati dichiarati non idonei all’avanzamento ovvero, se dichiarati non idonei all’avanzamento, avere successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneità, ovvero non avere rinunciato all’avanzamento nell’ultimo quinquennio;
  • non avere riportato, nell’ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
  • non essere sottoposti a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l’irrogazione di una sanzione più grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
  • non essere sospesi dall’impiego o non essere in aspettativa.
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