15 December, 2025
HomeRegioneIl Tribunale di Cagliari ha rigettato il ricorso di Alessandra Todde avverso l’ordinanza-ingiunzione del Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte d’appello di Cagliari

Il Tribunale di Cagliari ha rigettato il ricorso di Alessandra Todde avverso l’ordinanza-ingiunzione del Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte d’appello di Cagliari

Il Tribunale di Cagliari ha rigettato il ricorso di Alessandra Todde avverso l’ordinanza-ingiunzione del Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte d’appello di Cagliari adottata il 20.12.2024 e notificata il 3.01.2025.

Gli addebiti formulati a carico della presidente della Regione sono i seguenti: 1) non conformità della dichiarazione di spesa e di rendiconto a quanto previsto dall’art. 7, comma VI, legge 515 del 1993; 2) mancata nomina del mandatario ex art. 7, comma III, legge 515 del 1993; 3) mancata apertura di conto corrente dedicato esclusivamente alla raccolta di fondi ai sensi dell’art. 7, comma IV, legge 515 del 1993; 4) mancata sottoscrizione e asseverazione del rendiconto da parte del mandatario; 5) mancata produzione dell’estratto del conto corrente bancario o postale; 6) carenza di informazione e documentazione circa il conto corrente sul quale sono confluite le somme indicate nell’elenco prodotto dalla candidata ai sensi dell’art. 7, comma I, legge 515 del 1993.

La lunga sentenza (65 pagine) emessa dal tribunale di Cagliari, si conclude rilevando che «le violazioni contestate alla ricorrente con il provvedimento impugnato, sono risultate tutte sussistenti. Le stesse non sono mere irregolarità o vizi formali, ma sono violazioni sostanziali e gravi (oltre che plurime), in quanto disattendono integralmente la disciplina in materia di spese elettorali, rendendo impossibile verificare con sicurezza i fondi ricevuti dalla ricorrente, il soggetto finanziatore e l’impiego delle somme. Deve quindi confermarsi anche l’importo della sanzione, come quantificato dal Collegio di Garanzia, che appare determinato secondo il corretto procedimento giuridico dell’individuazione della sanzione per la violazione più grave e l’incremento fino al triplo per ogni ulteriore violazione, conformemente a quanto previsto dell’art. 8, legge 689 del 1981. 16)».

Per quanto concerne la sanzione della decadenza, viene osservato che «il provvedimento contestato non ha disposto la decadenza, ma, ritenendo che le violazioni accertate comportassero detta conseguenza, ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente del Consiglio regionale» e che «non rientra nella competenza del Collegio di Garanzia né in quella del Tribunale adito per l’impugnazione dell’ordinanza-ingiunzione, pronunciare l’eventuale decadenza della ricorrente. La competenza è rimessa dalla legge al Consiglio regionale. All’organo amministrativo di controllo e poi a quello giurisdizionale, che non intende esondare dall’alveo delle proprie competenze, è rimesso esclusivamente l’accertamento della violazione delle norme in materia di spese elettorali. Effettuato detto vaglio, che rimane insindacabile dal Consiglio regionale, quest’ultimo assumerà le sue determinazioni sulla decadenza, tenendo fermo quanto accertato in questa sede.»

POST TAGS:
FOLLOW US ON:
E’ in corso, a San
Alessandra Todde: «

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT