29 March, 2024
HomePoliticaElezioniLa seconda sezione del Tribunale Amministrativo regionale ha dichiarato il ricorso presentato dalla lista Meris inammissibile “per carenza di interesse”.

La seconda sezione del Tribunale Amministrativo regionale ha dichiarato il ricorso presentato dalla lista Meris inammissibile “per carenza di interesse”.

Il TAR della Sardegna ha respinto il ricorso del Movimentu Europeu Rinascida Sadra (Meris), presieduto da Doddore Meloni, che chiedeva l’annullamento del decreto del 29 dicembre scorso con il quale il presidente della Regione ha fissato per il 16 febbraio i comizi per l’elezione del XV Consiglio regionale della Sardegna e del Presidente della Regione. La seconda sezione del Tribunale Amministrativo regionale ha dichiarato il ricorso inammissibile “per carenza di interesse”. Meris aveva eccepito l’illegittimità costituzionale della legge statutaria del 2013 perchè “in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e di partecipazione dei cittadini alla vita politica del paese laddove richiede, ai fini dell’ammissione delle liste dei gruppi di nuova formazione, la sottoscrizione da parte di un esorbitante numero di elettori”
I giudici hanno rilevato che il provvedimento impugnato “è del tutto neutro rispetto all’interesse dei ricorrenti a partecipare alla competizione elettorale, non precludendo la possibilità per il movimento politico Meris di presentare le liste dei loro candidati e di essere ammesso a parteciparvi nel rispetto della normativa vigente”. Per il TAR il provvedimento di indizione dei comizi elettorali ha il solo fine di avviare il procedimento, senza che da questo possa derivare alcune lesione alla sfera giuridica dei movimenti politici o di singoli cittadini.

«L’arresto procedimentale suscettibile di integrare una lesione della sfera giuridica dei ricorrenti sarà determinato – spiegano i giudici – dall’atto di esclusione dalla competizione elettorale che, se del caso, sarà adottato dal competente ufficio incaricato di verificare il rispetto delle regole dettate, anche in punto di sottoscrizione secondo quanto stabilito dall’ art. 21 della legge regionale statutaria, ai fini della presentazione delle liste.»

 

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