8 October, 2024
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Il Tribunale di Oristano ha confermato la legittimità dello slaccio per il condominio di Funtana Meiga, 280 villette in riva al mare a San Giovanni di Sinis nel territorio di Cabras, per un debito di 265mila euro per numerose fatture mai pagate. Sono tutte collegate a un’unica utenza intestata a una società. Per la seconda volta il maxi-complesso per le vacanze è finito nell’elenco delle utenze plurimorose in slaccio del Gestore unico. E come già avvenuto con il primo contenzioso – comunica l’ufficio stampa e comunicazione di Abbanoa -, anche questa volta il giudice ha stabilito la legittimità dell’operato di Abbanoa.

La sospensione dell’erogazione era scattata lo scorso settembre. Il condominio aveva fatto ricorso e il Tribunale aveva temporaneamente sospeso lo slaccio con un provvedimento “inaudita altera parte”, ovvero senza sentire la controparte: cioè Abbanoa. Quando nei giorni scorsi il giudice ha approfondito la vicenda la realtà emersa era ben differente da quando sostenuto dal condominio. La società che gestisce Funtana Meiga ha sostenuto che la sospensione del servizio fosse avvenuta senza alcun preavviso. Abbanoa, rappresentata dall’avvocato Stefano Manso, ha dimostrato di aver effettuato tutti i passaggi previsti per concludere la procedura di messa in mora.

Il primo sollecito risale al 2013 e il secondo al 2014 con ben due anni e mezzo di tempo rispetto ai 10 giorni previsti dal regolamento del Servizio idrico integrato. E’ risultata legittima anche la tariffa applicata: non domestica con impegno. Era stata la stessa società di Funtana Meiga a richiederla con il contratto presentato nel 2010.

Il giudice non ha mancato di censurare la condotta della società rappresentante del condominio nello svolgimento del contenzioso. La sospensiva accordata a settembre, infatti, metteva sull’avviso la ricorrente che avrebbe dovuto «dimostrare di avere pagato almeno la metà dell’importo del credito» per vedersi confermato il blocco dello slaccio. Si basava anche su una ricostruzione “del tutto fantasiosa” di un precedente contenzioso: anche in quel caso c’era stata una sospensiva poi ribaltata dando il via libera allo slaccio. In quell’occasione la sospensione della fornitura era stata revocata grazie al pagamento delle fatture insolute.

«La violazione degli obblighi nascenti dal contratto rende intollerabile – ha sottolineato il giudice – l’esecuzione del contratto stesso e, pertanto, legittimo il rifiuto della propria prestazione ovvero, se trattasi di prestazioni continuate o periodiche, la sospensione dell’esecuzione. In ogni caso, la tutela è sottoposta alla condizione di un comportamento non contrario alla buona fede, il principio generale che governa l’esecuzione dei contratti». Per questi motivi  il giudice ha accolto le istanze di Abbanoa. Il Tribunale ha revocato il provvedimento che sospendeva lo slaccio (che sarà rieseguito nei prossimi giorni, salvo pagamento dei debiti) e condannato Funtana Meiga a pagare anche 2mila euro di spese legale.