23 April, 2024
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L’ordinanza dell’Ufficio circondariale marittimo di Sant’Antioco in occasione della processione a mare per “San Pietro e Paolo” che si svolgerà venerdì 29 giugno a Calasetta.

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Domani 29 giugno, dalle ore 19.30 circa e sino al termine della manifestazione religiosa, avrà luogo nel tratto di banchina denominato “B” del Porto Commerciale di Calasetta, la tradizionale processione a mare con il trasporto del Simulacro di “San Pietro e Paolo”. Di seguito, l’ordinanza emanata dal comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Antioco, Maria Teresa Ostuni.

Art. 1 (Generalità)

Nel giorno suindicato fino a conclusione della processione a mare, le unità in transito nella zona di mare interessata, dovranno prestare la massima attenzione, ed in particolare:
– è fatto divieto di attraversare la rotta delle unità partecipanti alla processione e comunque inserirsi tra le stesse, al fine di evitare potenziali pericoli e/o collisioni;

– in prossimità delle unità in processione, le unità in transito dovranno ridurre la velocità al minimo necessario per governare, e se del caso fermarsi, evitando in modo assoluto di avvicinarsi a meno di 100 metri dal convoglio in processione.

Art. 2 (Limitazioni)

La processione in parola dovrà svolgersi secondo le seguenti modalità:
essere effettuata solamente con condizioni meteomarine dichiarate assicurate e favorevoli secondo valutazioni dettate dalla buona perizia marinaresca;
terminare entro il tramonto del sole;

Art. 3 (Dotazioni di salvataggio e dotazioni di sicurezza)
Tutte le unità partecipanti alla processione a mare, compresa quella con a bordo il Simulacro, dovranno imbarcare un numero massimo di persone compreso l’equipaggio, non superiore a quello previsto dalle certificazioni di sicurezza, in possesso all’unità.
Preventivamente a bordo di tutte le unità partecipanti all’evento, dovrà essere verificato a cura dei Comandanti/Conduttori, che vi siano i mezzi di salvataggio individuali e collettivi, previsti secondo la normativa vigente per tutte le persone imbarcate, equipaggio compreso.

Art. 4 (Sicurezza)

Tutte le unità che prendono parte alla processione dovranno mantenere:

  • una velocità massima di 3 nodi e comunque non superiore a quella del convoglio in processione;
  • una distanza minima di 30 metri fra le unità impegnate nella manifestazione, al fine di garantire in ogni momento la manovra di anticollisione nonché quella di uomo a mare;
  • è fatto divieto assoluto di accendere fiamme libere a bordo.Art. 5 (Sanzioni)I contravventori alla presente ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili di eventuali danni che dovessero derivare alle persone o alle cose, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, nelle sanzioni previste dagli Artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.
    Inoltre:
    1) se alla condotta di unità da diporto incorreranno nell’illecito amministrativo di cui all’Art.53 del D. Lgs n° 171 del 18 luglio 2005;
    2) negli altri casi, si applica, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all’Art. 1231 del Codice della Navigazione.
    Gli organizzatori sono inoltre tenuti alla puntale osservanza delle prescrizioni impartite con l’autorizzazione citata in premessa.

    Art. 6 (Pubblicità)

    È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Antioco, con l’opportuna diffusione agli enti interessati, nonché l’inclusione alla pagina “ordinanze e avvisi” del sito istituzionale: http://www.guardiacostiera.gov.it/sant-antioco/ordinanze-e-avvisi.

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