15 December, 2025
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Scadono il 13 maggio i termini per partecipare alla Consulta Ga.I.A. a supporto della Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza.

Che cos’è la Consulta Ca.I.A.?

Organismo di partecipazione a supporto della Garante per l’infanzia e l’asolescenza della regione Sardegna, nell’esercizio delle sue funzioni e delle sue attività istituzionali ed esclusivamente nelle materie che rivestono specifico interesse per l’infanzia e l’adolescenza,

La proposta di costituzione della Consulta Ga.I.A. nasce dall’esigenza di promuovere e valorizzare la partecipazione attiva dei ragazzi e dei bambini – dei quali la Garante è chiamata ad occuparsi in forza della legge istitutiva – garantendo il loro coinvolgimento nei processi decisionali e nell’individuazione delle scelte che, direttamente o indirettamente, li riguardano.

Prospettiva certamente fondata dal punto di vista giuridico.

L’ascolto e il coinvolgimento dei cittadini minori di età, infatti, oltre a migliorare la responsabilità dei decisori e a garantire la trasparenza nel processo decisionale, presenta l’ulteriore vantaggio di sviluppare e mantenere la fiducia nelle istituzioni e di diffondere nuovi valori di cittadinanza.

Da un punto di vista strettamente giuridico, il necessario coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali discende direttamente dalla Carta Costituzionale, nella quale gli organismi di partecipazione trovano il loro fondamento; va detto, infatti, che la partecipazione oltre ad essere strettamente legata alla realizzazione dell’uguaglianza sostanziale (costituisce un mezzo per rimuovere gli ostacoli che di fatto limitano la libertà e l’eguaglianza impedendo il pieno sviluppo della persona umana), rappresenta il modo per inverare l’appartenenza della sovranità al popolo, non solo sotto il profilo della titolarità, ma anche dal punto di vista del suo esercizio (i cittadini possono interagire, secondo diverse gradazioni, con le istituzioni, collaborando al processo decisionale).

Con specifico riguardo ai ragazzi, la sollecitazione a garantire il loro diritto di partecipare alla vita politica e democratica, è stata elaborata nell’ambito della Strategia UE sui diritti dei minorenni (1) e recepisce numerose raccomandazioni provenienti da organismi nazionali (2) e internazionali (3) inoltre, innumerevoli richiami al diritto alla partecipazione dei minori si rinvengono nella normativa nazionale (legge 28 agosto 1997, n. 285, Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza (4), legge 4 maggio 1983, n. 184, Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori (5), legge 7 aprile 2017, n. 47, Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (6)).

Negli ultimi anni, la stessa Autorità garante per infanzia e l’adolescenza, cogliendo la rilevanza del tema, ha dato un significativo impulso sia dal punto del metodo che delle azioni a favore dell’ascolto e della partecipazione dei bambini e degli adolescenti.

La partecipazione attiva dei minorenni ai processi decisionali mira a rendere effettivo il diritto sancito dall’art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176: “Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità”.

La norma oltre a delineare il diritto dei minorenni a esprimere liberamente la propria opinione nelle decisioni che li riguardano, precisa che tale opinione deve essere tenuta in debita considerazione ed è proprio l’elemento della presa in considerazione delle opinioni, che trasforma il diritto all’ascolto in diritto alla partecipazione.

L’articolo 12 impone dunque un chiaro obbligo giuridico sia al riconoscimento del diritto che alla sua garanzia e concreta attuazione; ne consegue che i ragazzi e i bambini, non possono e soprattutto non devono essere sostituiti dagli adulti, che per quanto esperti non potranno mai rappresentarne a pieno le esigenze.

L’intermediazione degli adulti, infatti – oltre a contrastare con la copiosa normativa citata e a negare la circostanza che i minori sono, al pari degli adulti, titolari di diritti – non terrebbe in adeguata considerazione l’attuale contesto caratterizzato da un continuo processo d’innovazione tecnologica (al quale sono sottoposti anche e soprattutto i giovani), che si traduce in una progressiva trasformazione sul versante psico-comportamentale che, nell’ambito delle neuroscienze, viene sempre più spesso inquadrato nell’ottica di una vera e propria mutazione antropologica (7).

Con specifico riguardo alla partecipazione collettiva (8) è necessario predisporre particolari cautele, per scongiurare il rischio che i diritti dei fanciulli restino sulla carta per mancanza di strumenti idonei a consentirne l’esercizio.

Occorre dunque che i ragazzi abbiano modo di esprimersi mediante un organismo rappresentativo, capace di fare sintesi tra le diverse posizioni e raggiungere l’accordo su un’opinione capace di superare gli scogli procedurali tipici di ogni assemblea che voglia definirsi, per l’appunto, rappresentativa.

L’organismo rappresentativo, inoltre, deve essere formato prestando attenzione a che le istanze e le posizioni dei minorenni non siano “oscurate” da voci prevaricanti: i rapporti intergenerazionali implicano inevitabilmente una questione di potere esercitato dagli adulti nei confronti dei bambini e dei ragazzi, con la conseguenza che spesso la loro partecipazione è subordinata all’autorità adulta.

Al riguardo va evidenziato che sebbene esistano già numerose Consulte di giovani istituite presso varie istituzioni della Sardegna, le stesse non sono in grado di garantire compiutamente il diritto di partecipazione dei minori; generalmente, infatti, sono aperte alla partecipazione anche dei maggiorenni che, per ovvie ragioni, tendono ad assumerne la guida (9).

In quest’ottica, è dovere di tutte le istituzioni agevolare e sostenere la partecipazione attiva dei minori alle decisioni di carattere generale che li riguardano, prevedendo meccanismi volti a far si che le loro opinioni siano tenute in adeguata considerazione nel rispetto del superiore interesse del minore.

In definitiva occorre adottare sistemi che trasformino l’eccezionalità del coinvolgimento dei ragazzi, nella regola.

Da queste considerazioni discende la proposta della Garante di avvalersi della collaborazione di organi di partecipazione, proposta che intende realizzare mediante l’istituzione di una Consulta di ragazzi e ragazze.

La Consulta dei ragazzi e delle ragazze oltre ad essere necessaria a garantire i loro diritti appare anche opportuna in quanto “palestra” di democrazia, luogo, fisico e non soltanto virtuale, nel quale confrontarsi e fare esperienza di quella vera e propria arte del compromesso tra varie posizioni che permette di distinguere la forma democratica da altre esperienze di organizzazione sociale.

Il confronto diretto con i ragazzi che si fanno portavoce delle problematiche della loro generazione aiuta gli adulti a capirli, e quindi a supportarli, circa i problemi e i disagi della loro generazione; problemi enormemente acuiti dopo la pandemia da Covid 19 (10).

Tra l’altro, l’istituto della Consulta è già stato ampiamente sperimentato sia a livello nazionale (11), che a livello regionale (12) dando ottimi risultati.

Per tutti questi motivi il Consiglio regionale, nel cui ambito è istituito l’Ufficio del Garante per l’infanzia e l’adolescenza, rappresenta la sede ideale e naturale per ospitare l’Organismo di partecipazione dei fanciulli sardi.

Modalità attuative

Quanto alle concrete modalità attuative, il progetto di costituzione della Consulta Ga.I.A., prevede l’istituzione di una Consulta composta da giovanissime/i tra i 12 e i 17 anni provenienti da tutto il territorio regionale e individuati a seguito di avviso pubblico.

La Consulta sarà costituita da massimo 20 componenti, nel rispetto della parità di genere e della rappresentanza territoriale – e svolgerà funzioni consultive e propositive a supporto delle funzioni e delle attività istituzionali della Garante, tra le quali:

  • esprimere opinioni e suggerimenti su problematiche, temi di attualità, progetti, proposte e provvedimenti che interessano, direttamente o indirettamente, la popolazione delle persone minori di età;
  • formulare proposte di azioni e provvedimenti che istituzioni o enti locali potrebbero intraprendere al fine di contribuire al benessere dei minori e alla salvaguardia dei loro diritti, che scaturiscano dall’esperienza diretta dei ragazzi/e;
  • proporre e collaborare alla realizzazione di iniziative tese a diffondere la cultura dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e a informare e sensibilizzare la popolazione su tematiche che i ragazzi/e ritengono prioritarie per il loro benessere e sviluppo.

L’attività dell’Assemblea si svolgerà prevalentemente in plenaria o anche attraverso sottogruppi, definiti in base all’età e alle attitudini dei partecipanti, che si incontreranno periodicamente prevalentemente tramite incontri on line.

La Consulta Ga.I.A., a chiusura dell’attività svolta annualmente, potrà incontrare i rappresentanti dell’Assemblea legislativa in Consiglio Regionale, presentando le riflessioni e le proposte sulle tematiche affrontate, unitamente a idee e proposte concrete per migliorare gli spazi di vita quotidiani dei giovani.

(1) Adottata dalla Commissione europea il 24 marzo 2021, che riunisce in un quadro organico una serie di iniziative in materia e formula specifiche raccomandazioni volte a garantire la partecipazione dei minorenni alla vita politica e democratica dell’Ue. Essa contiene un invito esplicito agli Stati da parte della Commissione a” realizzare, attuare e sostenere con risorse adeguate, meccanismi di partecipazione minorile nuovi o già esistenti, a livello locale, regionale e nazionale”.

(2) Segnalazione dell’Autorità Garante AGIA del 28 marzo 2024 ai titolari del potere legislativo e ai Presidenti delle Assemblee legislative regionali, sulla base delle criticità emerse in sede di conferenza dei Garanti regionali, nella quale si raccomanda di disciplinare, agevolare e sostenere la partecipazione attiva dei minorenni alle decisioni di carattere generale, anche normativo, prevedendo meccanismi volti a far si che le opinioni di bambini e ragazzi siano tenute in adeguata considerazione nelle questioni che li riguardano, nel rispetto del principio del superiore interesse del minore; di prevedere anche forme di consultazione di organizzazioni di rappresentanza dei giovani.

(3) Comitato sui diritti dell’infanzia delle Nazioni Unite, sul “Rispetto delle opinioni del minorenne” Osservazioni conclusive del 2019 al quinto e sesto rapporto periodico dell’Italia (CRC/C/ITA/CO/5-6, par. 17 punti a) c) d) e). La richiesta è di rendere effettivi l’ascolto e la partecipazione dei bambini e ragazzi all’elaborazione delle decisioni politiche e amministrative che li riguardano, secondo forme che tengano conto del loro grado di maturità e della natura dei problemi da affrontare. A tal fine vanno predisposte anche azioni di accompagnamento che consentano ai ragazzi di essere messi nelle condizioni di conoscere per partecipare con consapevolezza e senso di responsabilità.

(4) La legge 285 del 1997 nell’istituire il Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, attribuisce alle regioni il compito di adottare piani di intervento territoriale in materia di tutela dell’infanzia e adolescenza «al fine di assicurare l’efficienza e l’efficacia degli interventi e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti» (articolo 2), e prevedendo nello specifico «c) misure volte a promuovere la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita della comunità locale, anche amministrativa» (articolo 7). La legge n. 285 del 1997 riconosce così la centralità del tema della partecipazione delle persone di minore età anche nella vita politica e amministrativa e nella definizione dei processi decisionali.

(5) La legge 184 del1983 stabilisce l’ascolto del minore dodicenne e anche di età inferiore se ritenuto capace di discernimento in relazione ai momenti più salienti della procedura tra i quali: l’affidamento (articolo 4), la dichiarazione dello stato di adottabilità (articolo 15), l’affidamento preadottivo in relazione alla coppia prescelta (articolo 22); l’adozione, prima in generale, poi nei confronti della coppia prescelta (articoli 7 e 25), l’adozione in casi particolari (articolo 45). Il diritto all’ascolto del minore è inoltre previsto nello specifico in molte altre disposizioni, tra le quali quelle relative ai procedimenti de potestate (articoli 330 e 333 cc); ai procedimenti per l’affidamento del minore (articolo 337-octies cc); alle azioni di status (articoli 250 cc e 269 cc), al procedimento per l’attribuzione del cognome ai sensi dell’articolo 262 cc; al procedimento per la scelta del tutore previsto dall’articolo 348 cc

6) La normativa in materia di minori stranieri non accompagnati prevede, infatti, in diversi articoli la partecipazione attiva della persona di minore età nel processo decisionale che riguarda il suo ingresso nello Stato italiano.

(7) Per una sintesi non esaustiva del dibattito in corso si può consultare questo link: L’impatto dei social sullo sviluppo cerebrale: cosa dicono gli studi – Agenda Digitale

(8) La partecipazione può essere individuale e collettiva: nel primo caso può essere sufficiente il ricorso a strumenti come sondaggi o questionari rivolti a determinati target d’età; nel secondo caso è invece necessario predisporre ulteriori cautele, per scongiurare il rischio che i diritti dei fanciulli restino sulla carta per mancanza di strumenti idonei a consentirne l’esercizio. Tuttavia se ci si limita a consentire ai fanciulli di esprimere delle opinioni mediante sondaggi, questionari o altre forme di partecipazione individuale, di fatto si sta delegando il potere di selezionare tra le varie voci quella che merita ascolto e, in ogni caso, il potere di fare la sintesi tra le diverse opinioni

(9) “È proprio la promozione dei diritti del minorenne come cittadino, che mette in evidenza la novità giuridica più significativa della Convenzione, cioè la partecipazione come diritto fondamentale anche dei bambini e dei ragazzi, i quali da soggetti passivi delle decisioni del mondo adulto diventano protagonisti della vita politica, sociale e culturale della comunità di appartenenza”. Ibidem, p. 39.

(10) L’aumento della solitudine e la riduzione delle interazioni sociali, le preoccupazioni circa la propria salute e quella dei propri cari, l’incertezza sul futuro, nonché l’ansia causata dalla paura e dalla perdita hanno provocato disturbi da stress post-traumatico nelle nuove generazioni.

(11) Carla Garlatti, nell’editoriale del numero 1/2025 di Prospettive, il nuovo quadrimestrale dell’Autorità, ripercorre i suoi quattro anni di mandato e …tra le novità che rivendica cita “il fatto che la Consulta delle ragazze e dei ragazzi ha avuto un ruolo sempre più centrale nell’azione dell’Autorità» e l’aver «dato vita a un nuovo organismo, che rispecchia le varie realtà del Paese, attraverso il quale raccogliere la voce degli adolescenti: il Consiglio nazionale delle ragazze e dei ragazzi. Una novità della quale sono molto soddisfatta. Ho attivato lo strumento delle consultazioni pubbliche tra minorenni, dalle quali sono emersi dati rilevanti per conoscerli meglio e per sapere cosa pensano, in particolare della scuola, dell’inclusione, dei rapporti tra sessi, del futuro. Tra le più recenti c’è quella sulla salute mentale dei ragazzi, la quale ha rivelato un diffuso senso di malessere».

(12) Si possono citare le Consulte regionali del Veneto, della Campania e l’Assemblea regionale dell’Emilia-Romagna.

Carla Puligheddu

Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza