20 April, 2024
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Maria Rosaria Randaccio: «Ecco perché in Sardegna non si possono creare le ZES».

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La dott.ssa Maria Rosaria Randaccio, presidente del Movimento Sardegna Zona Franca e Intendente di Finanza in pensione, in risposta ai politici che in questi giorni stanno promuovendo dibattiti sulla creazione di “zone economiche speciali” in Sardegna, le cosiddette ZES, spiega perché esse non siano possibili per la Sardegna. Con il suo scritto la leader dei zonafranchisti dimostra come «i professori universitari che governano la Sardegna ignorino (senza vergognarsene) che i regolamenti comunitari riconoscono il diritto della Sardegna ad avere le franchigie fiscali di cui alle Direttive Comunitarie n. 69/75/CEE e n. 69/74/CEE, e non agli aiuti a finalità regionale chiamati ZES, di cui al Decreto Legge n. 91 del 20 giugno 2017 (non ancora convertito in legge) che all’art. 4 precisa che le modalità di istituzione delle ZES sono quelle indicate nel successivo articolo 5 (stesso D.L. n.91/17) dove si prevede che le agevolazioni fiscali concesse ai residenti nelle ZES, (tramite credito d’imposta di cui all’art. 1 commi 98 e seguenti della Legge n.208/2015), vengono concesse nel rispetto di tutte le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014».

«Il suddetto Regolamento (651/2014) all’art. 1 comma 3 lett. e) – aggiunge Maria Rosaria Randaccio – precisa che lo stesso regolamento NON SI APPLICA alle categorie di aiuti a finalità regionale individuate all’art. 13.
Art. 13 comma 1 lett. c) del Regolamento n.651/2014 precisa che dagli aiuti a finalità regionale sono esclusi i territori che hanno diritto agli aiuti sotto forma di “Regimi Fiscali” che compensano i costi di trasporto delle merci prodotte nelle regioni ultraperiferiche o nelle zone scarsamente popolate, regimi fiscali concessi a favore delle attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti elencati nell’allegato I del Trattato.»

«Infatti, non dobbiamo dimenticare – sottolinea ancora Maria Rosaria Randaccio – che il D.lgs. n. 128/2015, all’art. 1 comma 3 e comma 4 prevede che non possono essere accusati del reato di evasione o di elusione fiscale, coloro che sono stati esonerati dal pagamento di Dazi Doganali, Iva ed Accise ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. n.43/73, di quanto previsto nel D.lgs. n. 374/90 e di quanto previsto dalla normativa Doganale Europea sui “Diritti di Confine” e sulle “Franchigie Fiscali”.»

«Il D.lgs. n. 128/2015 – conclude Maria Rosaria Randaccio – non fa altro che confermare quanto già previsto dall’art. 5 del Regolamento n.952/2013, Nuovo Codice Doganale dell’Unione Europea (CDU) e nella Circolare esplicativa del suddetto Regolamento n. 8/D del 19 aprile 2016 Prot. n. 4757/RU dell’Agenzia delle Dogane.»

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