23 April, 2024
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La locuzione latina “Nulla dies sine linea” (usata da Plinio il Vecchio con riferimento al pittore greco Apelle, che non lasciava passar giorno senza tratteggiare col pennello qualche linea), intendendo “linea” per “pagina di scrittura”, ben si adatta a Manlio Brigaglia, che – a 89 anni compiuti il 12 gennaio 2018 – pigia quotidianamente i polpastrelli sulla tastiera del computer: immagino che lo faccia con la stessa velocità con cui – utilizzando una delle prime macchine per scrivere elettriche – l’ho visto “buttar giù” in venti minuti, una cinquantina di anni fa, un articolo destinato ad occupare due colonne di un quotidiano, allora formato lenzuolo.

Chi ha seguito qualcuna delle sue conferenze, sa che Brigaglia parla di solito “a braccio” ma, se uno sbobina il suo discorso, si rende conto che è già pronto per essere mandato in stampa. In particolari, solenni (in sardo: nódidas) occasioni, Brigaglia però legge il suo scritto scandendo bene i periodi come lo può fare chi, come lui, vanta decenni di pratica di linguaggio radiofonico, che ha fatto tesoro del vademecum redatto da uno scrittore come Carlo Emilio Gadda.

Cercando qualche giorno fa su YouTube qualche intervento su Michelangelo Pira (Bitti, 26 marzo 1928 – Quartu Sant’Elena, 5 giugno 1980), in rapporto al fatto che mi sembra opportuno in questo anno 2018 commemorare, nel novantesimo della nascita, questo valoroso giornalista, antropologo e scrittore, mi sono imbattuto nella registrazione della relazione letta da Brigaglia in occasione della presentazione dello scritto postumo di Pira Il villaggio elettronico (Cagliari, AM&D, 1997), in un convegno tenuto a Bitti il 9 dicembre 2001, coordinato da Natalino Piras, e che vide tra i relatori, oltre Brigaglia, Pietrino Soddu, Renato Soru, Titino Burrai e Bachisio Bandinu. Ebbene, se uno vuole ascoltare Brigaglia nei 22 minuti in cui legge il suo testo (https://www.youtube.com/watch?v=Snfj66cOFhQ), si rende conto della sua maestria argomentativa. Le vite parallele di Antonio Pigliaru e Michelangelo Pira illustrate dal nostro “Plutarco” sardo ci offrono uno spaccato esemplare della storia della Sardegna del Novecento negli anni Venti-Settanta con la messa in evidenza del ruolo benemerito svolto da questi due esponenti della minoranza intellettuale sarda, purtroppo strappati prematuramente al loro impegno sociale e culturale (Pigliaru a 46 anni, 1922-1969; Pira a 52 anni) teso a far prendere coscienza al popolo sardo dei valori della autonomia, intesa nel più ampio e variegato dei significati.

Questa stella polare (non sempre popolare) dell’autonomia della Sardegna, Manlio Brigaglia la ha sempre seguita, prima in collaborazione, poi in continuazione ideale, con i due “dioscuri” Pigliaru e Pira. E continua a trasparire in ogni pagina di scrittura che ogni giorno produce.

A lui giungano anche i più sinceri auguri da parte del mondo dell’emigrazione sarda, della cui storia – conosciuta “dall’interno” – Brigaglia non ha mancato di occuparsi con autentica compartecipazione emotiva.

Paolo Pulina

Ploaghe, 17 dicembre 2005, Presentazione del volume su Giovanni Spano. Da sin. sindaco Francesco Baule, Francesco Cossiga, Paolo Pulina, Manlio Brigaglia, Salvatore Tola.

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Europa > Sardegna è il tema del convegno-dibattito che si terrà venerdì 12 gennaio, alle 17.30, a Teulada, presso l’albergo Belvedere per approfondire le questioni relative al turismo e allo sviluppo locale con particolare riferimento ad allevamento, pesca ed agricoltura.            

Interverranno gli europarlamentari Renato Soru (Partito democratico) e Salvatore Cicu (Forza Italia), il direttore regionale della Coldiretti Luca Saba e la segretaria della Uila Pesca Gaia Garau.

Coordinerà i lavori Paolo Dessì, consigliere regionale del Gruppo Misto.

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Si è tenuta stamane la seduta congiunta del Consiglio regionale e del Consiglio delle autonomie locali sullo stato del sistema delle autonomie locali della Sardegna.

La seduta è stata aperta dal presidente del Consiglio, Gianfranco Ganau, che dopo le formalità di rito ha ricordato l’ordine del giorno ed ha svolto il suo intervento nella seduta congiunta con il Consiglio della Autonomie locali. «Anche quest’anno – ha affermato il presidente – celebriamo la consueta seduta congiunta del Consiglio delle Autonomie locali e del Consiglio regionale alla vigilia della discussione della manovra finanziaria. Manovra sulla quale il confronto è avviato ed ancora aperto per trovare le migliori soluzioni possibili ai tanti problemi che affliggono la nostra isola e sulla quale avete avuto modo di produrre un parere fortemente qualificato le cui proposte saranno attentamente vagliate dal Consiglio e giustamente considerate».

«È evidente – ha proseguito Gianfranco Ganau – che le amministrazioni locali sono sottoposte, ormai da troppi anni, a tagli nei trasferimenti statali e a regole che impediscono la spendita delle risorse possedute, che minano la capacità di garantire i servizi essenziali ai propri cittadini.  In questo quadro assumono massimo rilievo le politiche regionali che devono avere la capacità di rispondere in modo strategico alle criticità, creando condizioni di sviluppo e crescita ed uscendo dalla logica emergenziale che ha caratterizzato la lunga fase della crisi economica. La diminuzione dei trasferimenti agli Enti locali, passati dai 411 milioni del 2014 ai soli 107 milioni di euro quest’anno, unitamente all’ esclusione delle province sarde e della città metropolitana di Cagliari alla compartecipazione ai fondi nazionali destinati alle province e alle città metropolitane a livello nazionale, rimediata con una disponibilità di soli 15 milioni di euro, richiede una forte mobilitazione di tutta la Sardegna e l’apertura di una vera e propria vertenza nazionale che veda riconosciuti i nostri diritti».

«Alla diminuzione dei trasferimenti statali – ha proseguito il presidente – ha corrisposto un aumento del carico degli interventi compensativi in capo alla Regione che oggi ammontano a oltre 1 miliardo e 350 milioni di euro del bilancio regionale; vanno ricordati nell’ambito delle politiche educative e della lotta alla dispersione scolastica, che è anche lotta alla disoccupazione e alla povertà come dimostrano i dati della recente indagine sulle povertà della Caritas regionale, che chiariscono come la povertà sia inequivocabilmente correlata ad una bassa scolarità, gli imponenti finanziamenti nell’ambito del progetto ischol@ per la ristrutturazione e la realizzazione di nuovi e moderni istituti scolastici, le politiche a favore del diritto allo studio, e il sostegno alle università. L’utilizzo degli strumenti della programmazione territoriale che vedono protagonisti proprio gli enti locali per l’utilizzo migliore in chiave strategica delle risorse. L’istituzione del Reddito di Inclusione Sociale (Reis) come strumento di contrasto della povertà. Tutte misure mirate a dar risposta alle urgenze ma volte anche ad una strategia globale di sviluppo e superamento della crisi».

«In questi anni – ha concluso il presidente – non sono mancati i momenti di confronto, spesso vivaci, tra il Consiglio regionale e le Autonomie locali, ma il Parlamento sardo ha dimostrato di saper ascoltare le comunità, come nel recente caso del riordino della rete ospedaliera dove le numerose osservazioni avanzate dal CAL hanno trovato puntuale riscontro nella definitiva stesura del provvedimento legislativo. Ecco, credo che proprio da questo confronto dobbiamo partire per garantire il miglior utilizzo delle risorse e per la definizione delle migliori politiche. Sono sicuro che anche in questa finanziaria il Consiglio saprà cogliere i riferimenti e le sollecitazioni che vengono dai rappresentanti dei territori e portarli a migliore sintesi».

Il presidente del Cal, Andrea Soddu (sindaco di Nuoro) ha incentrato l’apertura del suo intervento su quello che ha definito “un vero attacco alle autonomie locali i continui tagli dello Stato ai comuni e alle province”. «Un feroce attacco – ha dichiarato Soddu – che ha spolpato e reso moribonde le amministrazioni provinciali ed è difficile pensare che nelle nostre comunità si possa vivere una esistenza felice quando non c’è l’ente che provvede alle scuole, agli edifici scolastici, all’ambiente e alla protezione civile». «Un golpe bianco – ha proseguito il presidente del consiglio della autonomie – anche contro i Comuni e i dati dell’Anci ci dicono che soltanto per i comuni della Sardegna c’è stato un taglio complessivo del 43% delle risorse dal 2009 al 2025 che significa 2.600 miliardi in meno nei nostri bilanci». Il primo cittadino di Nuoro ha quindi evidenziato come “nelle comunità sarde la vita sia compromessa” ed ha insistito sui “pericolosi riflessi sulla democrazia”. «I Comuni – ha spiegato – non solo non possono garantire servizi vitali ma il cattivo funzionamento degli enti più vicini alle esigenze dei cittadini per mancanza di fondi, comporta conseguenze sulla credibilità della politica e fa crescere il fenomeno dell’astensionismo». «L’attacco alle autonomie locali – ha insistito Soddu – è una attacco alla democrazia e lo Stato ha fallito nei suoi obiettivi di finanza pubblica perché l’indebitamento dei Comuni diminuisce mentre il debito pubblico continua ad aumentare».

Andrea Soddu ha quindi invitato la Giunta regionale ad un immediato confronto sui dati in possessore del Cal sulla reale entità del fondo unico che – a giudizio del sindaco di Nuoro – sono differenti rispetto a quelli che sono in possesso dell’amministrazione regionale. «Apriamo un focus – ha insistito il responsabile del Cal – perché se, come riteniamo, i dati corretti sono i nostri servirà incrementare gli stanziamenti del fondo unico».

«Un dato però è già certo – ha proseguito Soddu – le entrate regionali hanno registrato un incremento di 120 milioni di euro e quindi, ai sensi dell’articolo 10 comma 1 della  legge 2\2007, il fondo unico dovrà essere necessariamente incrementato».

«La Regione sarda – ha concluso il presidente del Cal – insieme alle autonomie locali deve spiegare a Roma che il problema della finanza regionale non è un problema solo della Regione ma che agli enti serve un sistema diverso di finanza locale».

La sindaca di Fonni Daniela Falconi ha ricordato, in apertura del suo intervento le parole del presidente nazionale dell’Anci a proposito del ruolo di sindaco («è il lavoro più bello del mondo ma quanti sono pronti a farlo sapendo che una firma vi può far diventare un delinquente?») e ha invitato il Consiglio regionale “a non abbassare la guardia sul fenomeno degli attentati contro gli amministratori locali”. «I sindaci non si lamentano – ha incalzato Falconi – ma difendiamo le nostre comunità e invito i legislatori a valutare, prima di approvarlo, quale siano le conseguenze di una legge e di una norma sulle comunità e su ogni singolo cittadino».

Daniela Falconi ha quindi fatto riferimento alla vertenza in corso dei dipendenti di Forestas ed ha invitato il Consiglio e la Giunta a risolvere il problema dell’inquadramento contrattuale dei lavoratori anche alla luce del ruolo che gli operai di Forestas rivestono all’interno delle comunità della Sardegna. La sindaca di Fonni ha concluso con l’auspicio che si possa presto salutare il varo di una nuova legge sulla montagna («da problema deve diventare un’opportunità») e sui piccoli comuni.

Il capogruppo dei Riformatori, Attilio Dedoni, ha ricordato i numerosi problemi delle autonomie locali alla luce dei tagli statali ed ha rimarcato l’aggravarsi di tali difficoltà nei cosiddetti paesi dell’interno. «Lo Stato – ha affermato l’esponente della minoranza consiliare – ha condotto un attacco forsennato contro le autonomie locali e le conseguenze sono state ancor più gravi in Sardegna dove il sistema autonomistico non è rappresentato solo dalla Regione ma dalla Regione insieme ai Comuni e alle province». Il capogruppo dei Riformatori ha quindi concluso ricordando alcune importanti battaglie condotte dalla Regione e dalle amministrazioni locali contro lo Stato centrale “per le neglette condizioni in cui ha cacciato i sardi” ed ha ricordato l’unità popolare mostrata in occasione della manifestazione “per le entrate” promossa a Roma dall’allora presidente della Regione, Renato Soru”.

Manuela Pintus (sindaca di Arborea) ha incentrato il suo intervento sulle difficoltà cui vanno incontro 39 comuni costieri della Sardegna costretti a un doppio esborso finanziario per “i penalizzanti meccanismi” che regolano il fondo di solidarietà del ministero dell’economia e della finanze. «Un doppio esborso – ha dichiarato la prima cittadina di Arborea – che in Sardegna pesa 34 milioni di euro nelle casse di quei comuni che sono chiamati alla sfida del turismo e della ricettività e che devono sostenere dunque maggiori oneri per garantire sevizi di qualità non soltanto ai residenti ma ai turisti». «Il mio appello – ha concluso Manuela Pintus – è che ci si dedichi alle ragioni di questi comuni, anche perché questa condizione di svantaggio potrebbe interessare un numero sempre crescente di comuni costieri in Sardegna».

Il capogruppo di Cps Pierfranco Zanchetta ha rilanciato il tema dell’attacco finanziario ai Comuni come attacco alla democrazia, aggiungendo che «l’attacco finanziario alla Regione Sardegna è un attacco alla carne viva dei sardi che ha riflessi sulla vita dei nostri Comuni». E’vero, ha riconosciuto, «che dobbiamo ragionare assieme e, con la finanziaria, fare attenzione ai benefici dei singoli interventi, ma senza dimenticare l’anello più debole del sistema: le Province che non funzionano, come ha detto anche il Consiglio d’Europa del 19 ottobre, invitando lo Stato a rivedere la sua politica restrittiva per consentire agli enti intermedi di assicurare i migliori servizi alle comunità». In Sardegna, ha concluso, «c’è ancora più bisogno di rivedere queste politiche ed il nostro statuto dice che possono essere modificati i confini, un discorso da riprendere a cominciare dall’istituzione della Provincia del Nord est».

Il capogruppo dell’Udc Gianluigi Rubiu ha sostenuto che «sono troppe le competenze in capo alla Regione ed alle sue articolazioni burocratiche per cui occorre avviare una nuova stagione di decentramento per restituire ai Comuni una autonomia vera con competenze e risorse, e sono troppe anche le incertezze della riforma delle autonomie locali: serve una riorganizzazione sarda, non burocratica e snella, moderna e funzionale soprattutto per evitare spopolamento e lo sviluppo a ciambella concentrato sulle aree urbane» Su questi temi, ha proseguito, «con la finanziaria dobbiamo dare un segnale forte e tangibile come, per esempio, riportare l’Irap ai Comuni al 2% che darebbe subito 30 milioni di soldi freschi alle amministrazioni locali e poi parliamoci chiaro; il 2 marzo del 2016, in quest’aula, tutti abbiamo detto le stesse cose e ciò significa che la maggioranza non ha fatto niente per i Comuni».

Tommaso Locci, Sindaco di Monserrato, ha auspicato una maggiore frequenza delle riunioni Regione-Cal perché, ha ricordato, «noi Sindaci che stiamo in prima linea ne abbiamo bisogno, anche perché la Regione non ha strumenti per metterci in condizione di dare risposte ai cittadini, soprattutto sulle nostre grandi emergenze come lavoro e povertà». Il Rei nazionale è un buon progetto, ha detto, «ma ha criteri molto restrittivi rispetto al Reis regionale per cui ci troveremo di fronte ad una situazione in cui le fasce di età fra 40 e 55 anni non avranno niente dai Comuni, nemmeno un piccolo aiuto». Ho calcolato, ha spiegato, «che su 100 persone, nel mio Comune ne aiuterò solo 10, penso che la Regione debba occuparsi di coprire queste esigenze, così come del mondo dell’impresa con particolare riferimento al mondo viti-vinicolo dove si è registrata una forte caduta della produzione».

Il capogruppo di Art. 1 – Mdp Daniele Cocco ha condiviso l’affermazione secondo la quale «i sindaci sono innamorati del proprio lavoro ma purtroppo è un amore non corrisposto dal governo che con la finanziaria promette 15 milioni dal 2019; sulle entrate, dunque, la battaglia deve continuare con più forza di fronte a questa risposta offensiva». Affrontando il tema della povertà, Cocco ha dichiarato che «da un anno a questa parte si è fatto poco o forse nulla per quanti vivono in condizioni di povertà o disoccupazione; con il Reis abbiamo dato una risposta coraggiosa che nel primo anno non ha raggiunto i risultati sperati e spero che dal 2018 si cambi passo, su questo dobbiamo impegnarci a fondo e confermare risorse dell’anno precedente». Inoltre, ad avviso di Cocco serve «un piano straordinario per il lavoro perché se non facciamo questo ci fermiamo alla liturgia delle lamentele anche se la coperta della Regione è sempre più corta per responsabilità dello Stato». Su Forestas, ha concluso, «il tempo è scaduto, oggi incontreremo i sindacati e dobbiamo dare risposte certe rispetto agli impegni assunti di farli diventare dipendenti regionali come gli altri».

Il capogruppo del Psd’Az Angelo Carta si è detto convinto che ai Sindaci vada riconosciuto «il ruolo che svolgono in questo difficile momento storico per una vertenza entrate che investe anche i rapporti fra Regione e Comuni, soprattutto nel Nuorese e in Ogliastra, aree fra le più marginali della Sardegna che hanno subito prelievi tributari insopportabili più i tagli ai trasferimenti statali, cifre che compongono un quadro devastante ed impediscono ai Sindaci di amministrare». Rispetto a questo deficit, ha concluso, «è evidente che la risposta non può essere solo nel Fondo unico; molti Comuni hanno fatto delibere, rimaste senza effetto, per istituire zone franche, provvedimenti che rappresentano comunque un segnale sulla direzione da prendere, cioè intervenire con la leva fiscale per evitare la morte delle imprese, la scomparsa delle professioni e del tessuto economico, soprattutto artigiano, che ha cercato di sopravvivere dopo la crisi dell’industria».

Massimo Zedda, Sindaco di Cagliari, ha rilanciato il tema tema del Fondo unico perché, ha ricordato, «con l’assessore Raffaele Paci è stata posta la questione dell’origine del Fondo, una legge del 2007, secondo la quale a fronte di maggiori entrate devono corrispondere maggiori risorse; ebbene, ai conti degli ultimi anni manca 1 miliardo senza conteggiare gli accantonamenti che pesano per 4 miliardi, e comporterebbero un ulteriore trasferimento di 411 milioni agli Enti locali». Zedda ha poi criticato la politica centralista della Regione, sostenendo la necessità «di decentrare in periferia anche decisioni strategiche su trasporti e personale (sulla scorta dell’esperienza positiva della Spagna degli anni ’90); anziché continuare a parlare di miniere e industrie pesanti, puntiamo sulle soluzioni concrete anche per interrompere la dinamica del rimbalzo di responsabilità fra via Roma, Roma e Bruxelles». Soffermandosi sui problemi delle Province e della Città metropolitana Zedda ha messo l’accento sul fatto che «dopo il referendum c’è stato uno con svuotamento senza risorse e, quanto allo sviluppo a ciambella ricordiamoci che riguarda tutta la Sardegna perché non è che i giovani si spostano dall’interno a Cagliari, vanno via dalla Sardegna».

Il capogruppo del Pds Gianfranco Congiu ha invitato Consiglio e Cal a trarre dalla riunione uno spunto per una verifica dello stato di salute sulle nostre comunità perché, ha lamentato, «in alcune si vive molto peggio, come per esempio Ottana dove 130 lavoratori non hanno più mobilità in deroga, eppure è un sito che ha pagato più di altri il fallimento della politica industriale; oltretutto è stato ingiustamente escluso dai provvedimenti contro le crisi complesse». E’grave, ha concluso, «che sia calato il silenzio su un problema verificatosi dal luglio 2017 che merita, al contrario, una decisa presa di posizione anche perché l’Inps non ha liquidato nulla a differenza di tante altre situazioni, la politica si deve imporre anche nei confronti di altri soggetti».

Antonio Satta, Sindaco di Padru, ha ribadito che «i Comuni vivono una situazione pesante come la Regione e per questo ci vuole una forte unità di intenti nei confronti dello Stato, soprattutto per venire incontro ai Comuni che chiedono solo di essere messi in condizione di dare risposte ai propri cittadini, non riuscendo nemmeno (come nel mio Comune) a portare a scuola gli alunni dell’obbligo». Dopo aver evidenziato la pensate situazione delle Unioni dei Comuni «che non hanno neppure i dipendenti per vivere altro che funzionare», Satta ha sollecitato «giustizia per Province, che ci sono ancora, ed alla Sardegna ne manca semmai una, quella del Nord Est, una realtà che tutti devono comprendere approvando la proposta di legge bipartisan di molti consiglieri galluresi».

Il capogruppo del Pd Pietro Cocco ha ricordato in apertura che «orami manca poco alla finanziaria che approveremo entro il mese di dicembre evitando l’esercizio provvisorio e dando ai Comuni tempi ragionevoli sia per i loro bilancio che per spendere le risorse». Oltre i rituali, ha sostenuto, «dobbiamo darci una mano a vicenda, terremo conto richieste dei Comuni anche se non riusciremo a risolvere tutto, con un Fondo Unico che è stato concepito come salvaguardia per le piccole realtà, se poi vogliamo cambiarlo facciamo un tavolo tecnico senza ulteriori rinvii». Parlando di alcune cifre della prossima finanziaria, Cocco ha citato «i 130 milioni per le politiche attive del lavoro, i 20 milioni per scuole e università, i 20 per l’agricoltura, i 45 assegnati ai pastori (cosa mai accaduta), lo stanziamento di 1 milione ai Sindaci per le emergenze-neve, ed i 45 milioni del Reis (reddito di inclusione sociale) che non è alternativo ma complementare al Rei».

Il capogruppo di Forza Italia Pietro Pittalis, ricordando «il no della Sardegna al referendum del 4 dicembre sostenuto da parte della maggioranza e dallo stesso  presidente Pigliaru, ha detto che «su quello schema è stata costruita la riforma degli Enti locali fatta dalla Regione, che è stata un fallimento è evidente: più sigle ma niente contenuti, più deboli le zone interne, risorse della Regione e del Fondo unico sempre sotto la regia degli assessorati, in agricoltura un sistema amministrativo ingolfato che rallenta il flusso dei fondi». Bisogna perciò cambiare,a ha esortato, «la visione delle autonomie locali evitando di riproporre la figura dello Stato accentratore e poi, nel concreto, potenziare la Protezione civile perché ora il tempo è buono ma l’inverno avanza e non vogliamo rivedere immagini del passato, ed affrontare finalmente la questione dell’immigrazione sollevata recentemente da un sacerdote nuorese coraggioso e sereno che però è stato ignorato».

Prendendo la parola per le conclusioni, il presidente della Regione Francesco Pigliaru ha definito l’incontro con il Cal «una occasione non formale, per affrontare i problemi di tutti e dei cittadini sardi in una prospettiva nuova del sistema delle autonomie, dove abbiamo fatto una riforma complicata con momenti fisiologici di difficoltà, ma condiviso problemi e soluzioni, in un quadro ancora più completo e chiaro dopo la definizione degli definiti ambiti territoriali ottimali». Non possiamo nascondere, ha aggiunto, «l’ingiustificata riduzione dei fondi dello Stato ai Comuni perché sono cifre impressionanti che ci spingono ancora di più a lavorare insieme sia nelle rivendicazioni che nelle innovazioni, a cominciare dalla regionalizzazione delle finanza locale come hanno fatto altre Regioni». Voglio dire però che «la Regione Sarda non è centralista: sul Fondo veniamo da un 2014 dove avevamo più di 1 miliardo in meno (ancora non ripristinato) però non è stato toccato mentre con le entrate crescenti crescerà anche il fondo perché dalla crisi stiamo uscendo; nel tavolo tecnico possiamo parlare di questo ma anche di altro, di quello abbiamo fatto (perché spesso questa consapevolezza non c’è), di quanto e dove spendiamo». Il presidente ha quindi sintetizzato le cifre di alcuni interventi qualificanti: l’investimento su scuola per circa 250 milioni nei territori, la programmazione territoriale che conta progetti per 300 milioni, la fibra ottica (che vede la Sardegna prima Regione in Italia e seconda d’Europa per aree rurali), la video-sorveglianza, i fondi ai pastori più i 20 agricoltura e, nella prossima finanziaria, fondi per lavoro con l’incremento del Reis regionale a fianco di rei nazionale. Sullo spopolamento, Pigliaru ha sostenuto che «va combattuto insieme con risorse e con idee, anche se è un fenomeno che riguarda tutto il mondo; a breve faremo una conferenza sull’agricoltura per la quale ci sarà bisogno di un contributo forte dei territori per un nuovo programma di sviluppo rurale tendente sempre più ad un tipo di agricoltura selettiva».

Dopo l’intervento del presidente della Regione, il presidente Gianfranco Ganau ha tolto la seduta, comunicando la convocazione di una riunione dei capigruppo. I lavori del Consiglio riprenderanno nel pomeriggio alle 16.00.

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Il Consiglio dei ministri, nella riunione odierna, ha impugnato la legge della Regione Sardegna n. 11 del 03/07/2017, recante “Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge regionale n. 12 del 1994”, in quanto alcune norme prevedono interventi che si pongono in contrasto con le norme fondamentali in materia di paesaggio contenute nella legislazione statale, eccedendo in tal modo dalle competenze statutarie attribuite alla Regione Sardegna dallo Statuto speciale di autonomia, e violando l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

La legge è stata al centro di un acceso dibattito prima e dopo la sua approvazione in Consiglio regionale, sia tra maggioranza e minoranza, sia all’interno della stessa maggioranza, in particolare con la ferma opposizione dell’europarlamentare del Partito democratico Renato Soru, ex governatore, “padre” del Piano Paesaggistico regionale. E questa impugnazione da parte del Consiglio dei ministri, inevitabilmente, accenderà ancora di più il dibattito.

Di seguito il testo integrale della legge.

Legge Regionale 3 luglio 2017, n. 11 

Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge regionale n. 12 del 1994.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n. 31 del 6 luglio 2017.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Capo I
Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985

Art. 1
Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 23 del 1985
(Opere soggette a permesso di costruire)

1. L’articolo 3 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti e opere abusive, di snellimento e accelerazione delle procedure espropriative), e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
“Art. 3 (Opere soggette a permesso di costruire)
1. Sono soggetti a permesso di costruire, salvo quanto previsto negli articoli 10 bis e 15:
a) gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Testo A), e successive modifiche ed integrazioni;
b) gli interventi di nuova costruzione, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni;
c) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni;
d) gli interventi di cui all’articolo 2, comma 3, della legge regionale 2 agosto 2013, n. 19 (Norme urgenti in materia di usi civici, di pianificazione urbanistica, di beni paesaggistici e di impianti eolici).
2. Il permesso di costruire comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione e del contributo di costo di costruzione, il cui calcolo è allegato alla dichiarazione autocertificativa. In caso di formazione del titolo ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi), il mancato pagamento degli oneri, anche in modalità rateale ove ammessa, comporta la sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo. In ogni caso i termini temporali di validità del titolo decorrono dalla data in cui l’intervento può essere iniziato secondo quanto disposto dall’articolo 34, comma 1, della legge regionale n. 24 del 2016. Nelle ipotesi di cui all’articolo 37 della legge regionale n. 24 del 2016, lo Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia (SUAPE) adotta il provvedimento finale condizionando l’efficacia del titolo alla presentazione della ricevuta di pagamento integrale o rateale degli oneri dovuti. In ogni caso i termini temporali di validità del titolo decorrono dalla data di rilascio del provvedimento.”.

Art. 2
Incentivazione degli interventi di riuso del patrimonio edilizio dismesso
e per l’efficientamento energetico

1. Dopo l’articolo 3 della legge regionale n. 23 del 1985 è aggiunto il seguente:
“3 bis (Incentivazione degli interventi di riuso del patrimonio edilizio dismesso e per l’efficientamento energetico)
1. Al fine di combattere il fenomeno dello spopolamento dei centri storici e dei centri di antica e prima formazione, i comuni possono prevedere la riduzione del contributo di costruzione nella misura massima del 60 per cento del contributo complessivo dovuto per le nuove costruzioni.
2. Al fine di incentivare gli interventi edilizi finalizzati al riuso, anche con mutamento di destinazione d’uso, del patrimonio edilizio esistente e dismesso, i comuni possono prevedere la riduzione del contributo di costruzione nella misura massima del 30 per cento del contributo complessivo dovuto per le nuove costruzioni. Se l’intervento include nuove costruzioni o ampliamenti, ai relativi volumi non si applica la riduzione di cui al presente comma.
3. Al fine di favorire gli interventi di edilizia bioclimatica o finalizzati al risparmio energetico, i comuni possono prevedere la riduzione del contributo di costruzione nella misura massima del 15 per cento.”.

Art. 3
Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 23 del 1985 (Variazioni essenziali)

1. L’articolo 5 della legge regionale n. 23 del 1985 è sostituito dal seguente:
“Art. 5 (Variazioni essenziali)
1. Per variazioni essenziali rispetto al progetto approvato si intendono quelle che, realizzate senza rispettare le disposizioni di cui all’articolo 7 ter, hanno determinato almeno una delle seguenti condizioni:
a) mutamento della destinazione d’uso incompatibile con la destinazione di zona o che implichi variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal decreto dell’Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica 20 giugno 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei Comuni della Sardegna) salvo che l’interessato non ceda ulteriori aree ad integrazione della quota prevista in rapporto alla mutata destinazione d’uso;
b) aumento superiore al 10 per cento della cubatura;
c) riduzione in misura superiore al 10 per cento di uno dei seguenti parametri:
1) distanza da altri fabbricati;
2) distanza dai confini di proprietà;
3) distanza dalle strade;
d) indipendentemente dalle previsioni di cui alle lettere a), b) e c), modifica della localizzazione dell’edificio all’interno del lotto urbanistico di pertinenza determinata a seguito di rotazione su qualunque asse o traslazione, quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell’edificio autorizzato e di quello realizzato è inferiore al 50 per cento.
2. Non si ritengono, comunque, variazioni essenziali quelle che incidono sull’entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna dei singoli immobili.
3. Gli interventi di cui al comma 1 effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesaggistico, ambientale e idrogeologico, e su immobili ricadenti nei parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso se il titolo abilitativo è stato ottenuto dopo l’apposizione del vincolo. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili, ad eccezione di quanto previsto dal comma 2, sono considerati variazioni essenziali.”.

Art. 4
Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1985 (Sanzioni per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali)

1. All’articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1985 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole “e, nel caso di mutamento di destinazione d’uso, il ripristino della destinazione originaria legittimamente autorizzata” sono soppresse;
b) al comma 8 la parola “ordinanza” è sostituita dalla parola “provvedimento”.

Art. 5
Varianti in corso d’opera

1. Dopo l’articolo 7 bis della legge regionale n. 23 del 1985 è inserito il seguente:
“Art. 7 ter (Varianti in corso d’opera)
1. Sono varianti in corso d’opera le modifiche realizzate nel periodo di vigenza del titolo abilitativo.
2. Sono varianti in corso d’opera sostanziali le modifiche che:
a) alterano la sagoma dell’edificio;
b) modificano la categoria di intervento edilizio con riconducibilità dello stesso a quelli assoggettati a rilascio del permesso di costruire;
c) configurano una variazione essenziale ai sensi dell’articolo 5;
d) sono volte al superamento delle eventuali prescrizioni contenute nel progetto approvato, non suscettibili di esecuzione, per motivate ragioni di ordine tecnico e costruttivo.
3. Le varianti di cui al comma 2, lettera b), sono soggette a rilascio del permesso di costruire; le varianti di cui al comma 2, lettere a), c) e d) seguono il regime abilitativo dell’intervento originario.
4. Le varianti di cui al comma 2 sono assoggettate alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento del rilascio del titolo abilitativo previsto per l’esecuzione dell’intervento di variante.
5. Sono varianti in corso d’opera non sostanziali le modifiche non riconducibili alle categorie previste dal comma 2.
6. Le varianti di cui al comma 5 sono soggette a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare prima della dichiarazione dell’ultimazione dei lavori, sono assoggettate alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento dell’ottenimento del titolo edilizio dell’intervento principale e i relativi atti costituiscono parte integrante della documentazione a corredo dell’atto autorizzativo dell’intervento principale.
7. Qualora la variante di cui al comma 5 non sia stata comunicata nel periodo di vigenza del titolo abilitativo, non si applicano le disposizioni in materia di parziale difformità, e la comunicazione dell’effettiva consistenza delle opere realizzate è effettuata previo versamento della sanzione per la comunicazione tardiva fissata in euro 500. Qualora le opere siano eseguite su immobili comunque vincolati da norme statali e regionali, è fatta salva l’applicazione delle misure sanzionatorie previste dalle vigenti disposizioni in materia.
8. Le varianti di cui al presente articolo possono essere attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa vigente sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico e dalle altre normative di settore.”.

Art. 6
Modifiche all’articolo 10 bis della legge regionale n. 23 del 1985
(Opere soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA))

1. L’articolo 10 bis della legge regionale n. 23 del 1985 è sostituito dal seguente :
“Art. 10 bis (Opere soggette a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA))
1. Sono soggetti a SCIA i seguenti interventi:
a) opere di manutenzione straordinaria riguardanti parti strutturali dell’edificio;
b) opere di restauro e di risanamento conservativo riguardanti le parti strutturali dell’edificio;
c) opere costituenti pertinenza ai sensi dell’articolo 817 del Codice civile;
d) serre provviste di strutture in muratura e serre fisse, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
e) tettoie di copertura, anche dotate di pannelli per la produzione di energia elettrica;
f) interventi di ristrutturazione edilizia che non incidono sulla sagoma dell’organismo edilizio esistente o preesistente;
g) opere necessarie per il completamento di interventi già oggetto di concessione edilizia o permesso di costruire decaduti per decorrenza dei termini, fermo il rispetto del progetto originario e delle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti al momento della presentazione della segnalazione;
h) interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi comunque denominati, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza è asseverata da progettista abilitato;
i) interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di piani urbanistici comunali che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza è asseverata da progettista abilitato;
j) installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili.
2. La SCIA è accompagnata dalla documentazione prevista dai regolamenti edilizi comunali e da una specifica relazione, a firma di un progettista abilitato, che asseveri che le opere da realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti e attesti il rispetto delle leggi di settore con particolare riferimento, laddove applicabili, alle norme di sicurezza statica, antisismica, antincendio, igienico-sanitarie, di sicurezza stradale, sulle barriere architettoniche.
3. L’avvio dei lavori è condizionato all’ottenimento di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico e dalle altre normative di settore, da acquisire per il tramite del SUAPE, ove costituito.
4. Nei casi di cui al comma 1, i lavori sono eseguiti sotto la supervisione del direttore dei lavori, che entro trenta giorni dalla conclusione degli stessi presenta apposita dichiarazione di fine lavori, attestante il rispetto di tutte le norme e delle previsioni della relazione di asseverazione. Il mancato invio della dichiarazione di fine lavori comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 500 a carico del soggetto tenuto a effettuare la comunicazione.
5. Sulle asseverazioni di cui al comma 2 sono effettuati, nel rispetto dei tempi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di SCIA, controlli a campione dal SUAPE. Il campionamento, da effettuarsi mediante sorteggio pubblico o attraverso strumenti informatici basati su un criterio di scelta casuale, ha a oggetto un numero non inferiore al 25 per cento delle istanze presentate e concerne la verifica dei presupposti e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’intervento edilizio, e della veridicità di tutte le dichiarazioni, certificazioni, attestazioni e asseverazioni allegate alla SCIA. È fatta salva la possibilità di verifiche in soprannumero secondo criteri definiti dalle singole amministrazioni comunali. Le asseverazioni relative agli interventi di cui al comma 1, lettera f), sono, in ogni caso, oggetto di controllo ove riguardino la ricostruzione di edifici crollati o demoliti.
6. Salvo sia intervenuta la conclusione del procedimento di irrogazione delle sanzioni, per gli interventi di cui al presente articolo realizzati in data anteriore al 30 aprile 2015 non si applicano le sanzioni precedentemente previste per l’assenza di permesso di costruire o per la difformità delle opere realizzate, ma le sanzioni di cui all’articolo 14.”.

Art. 7
Modifiche all’articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985
(Mutamenti della destinazione d’uso)

1. L’articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985 è sostituito dal seguente:
“Art. 11 (Categorie funzionali urbanisticamente rilevanti e destinazione d’uso)
1. Sono individuate le seguenti categorie funzionali urbanisticamente rilevanti:
a) residenziale, compresi i servizi strettamente connessi alla residenza;
b) turistico-ricettiva;
c) artigianale e industriale;
d) direzionale, commerciale e socio-sanitaria;
e) agricolo-zootecnica.
2. Sono servizi strettamente connessi alla residenza gli usi ad essa complementari, destinati a garantire la qualità dell’abitare e lo sviluppo individuale e collettivo dei cittadini. Hanno tale destinazione gli edifici e le aree presenti nelle zone urbanistiche omogenee A, B e C e all’interno dei centri rurali, destinati a studi professionali, attività commerciali, artigianali, turistico-ricettive, di ristorazione, socio-sanitarie e uffici in genere. Non sono servizi connessi alla residenza i servizi pubblici o gli spazi pubblici o riservati ad attività collettive, a verde pubblico, a parcheggio, la cui dotazione deve essere garantita, nel rispetto delle vigenti disposizioni, in sede di pianificazione.
3. Costituisce mutamento della destinazione d’uso non rilevante a fini urbanistici ogni forma di utilizzo dell’unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, tale da comportare, all’interno della medesima categoria funzionale, l’assegnazione dell’unità immobiliare a una delle destinazioni ammissibili previste dallo strumento urbanistico.
4. Il mutamento della destinazione d’uso non rilevante a fini urbanistici è soggetto a comunicazione al SUAPE.
5. Il mutamento della destinazione d’uso di cui al comma 3 è sempre ammesso, salvo espresse previsioni dello strumento urbanistico. Nel caso di piani attuativi, il mutamento di destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale, che determini una modifica delle percentuali di ripartizione tra le varie destinazioni previste, è consentito previa deliberazione del consiglio comunale, quale variante in forma semplificata dello strumento generale e attuativo da adottarsi entro sessanta giorni dalla data della richiesta, anche mediante superamento dei parametri per le zone A, B e C previsti dall’articolo 4 del decreto assessoriale n. 2266/U del 1983.
6. Costituisce mutamento della destinazione d’uso rilevante ai fini urbanistici ogni forma di utilizzo dell’unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’unità immobiliare a una diversa categoria funzionale tra quelle indicate al comma 1.
7. Il mutamento della destinazione d’uso rilevante a fini urbanistici è soggetto a SCIA ed è regolamentato dallo strumento urbanistico generale comunale.
8. Il mutamento della destinazione d’uso che implichi variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal decreto assessoriale n. 2266/U del 1983 o dalle norme dello strumento urbanistico comunale è consentito solo se l’interessato, anche mediante la cessione di ulteriori aree, integri la quota prevista in rapporto alla mutata destinazione d’uso.
9. È sempre consentita, alle condizioni previste dal comma 8, la variazione di destinazione d’uso degli immobili per destinarli ad attività sportive.
10. Il mutamento di destinazione d’uso con opere è soggetto al titolo abilitativo previsto per l’intervento edilizio al quale è connesso.
11. È consentito il mutamento della destinazione d’uso di edifici che, per le loro particolari caratteristiche e in ragione di interessi meritevoli di tutela siano, con delibera del consiglio comunale, motivatamente giudicati compatibili con la zona urbanistica omogenea in cui si trova l’edificio interessato. In tal caso il mutamento della destinazione d’uso è assoggettato a permesso di costruire ed è subordinato alla corresponsione degli oneri di concessione dovuti in conformità alla normativa vigente, in misura doppia.
12. Al fine di favorire il recupero e la rivitalizzazione dei centri storici, nella zona omogenea A, fatto salvo il rispetto delle relative prescrizioni igienico-sanitarie e di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, è sempre consentito il mutamento di destinazione d’uso tra le categorie funzionali di cui al comma 1, lettere a) e b).
13. Nei casi di mutamento di destinazione d’uso eseguito in assenza SCIA o comunicazione, il dirigente o il responsabile dell’ufficio comunale competente in materia edilizia ordina il ripristino della destinazione d’uso legittimamente autorizzata e irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio del contributo di costruzione dovuto e comunque non inferiore a euro 500. In caso di inottemperanza entro novanta giorni, il dirigente o il responsabile dell’ufficio comunale competente ne dispone l’esecuzione d’ufficio e, se questa non sia possibile, irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’incremento del valore dell’immobile conseguente al mutamento della destinazione d’uso, calcolato secondo i valori correnti dell’Agenzia del territorio.
14. È fatta salva l’applicazione delle ulteriori sanzioni previste dagli articoli 6, 7 e 10 bis, relative alle eventuali opere eseguite in assenza o in difformità di permesso di costruire, SCIA, o comunicazione di inizio lavori.”.

Art. 8
Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 23 del 1985
(Opere eseguite in assenza di SCIA)

1. L’articolo 14 della legge regionale n. 23 del 1985 è sostituito dal seguente:
“Art. 14 (Opere eseguite in assenza di SCIA o in difformità da essa)
1. In caso di accertamento dell’esecuzione di opere in assenza di SCIA o in difformità da essa e di ricorrenza dei presupposti legittimanti la SCIA e/o di conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento sia al momento dell’accertamento della violazione, si applica una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e, comunque, non inferiore a euro 500. Il versamento della sanzione ha efficacia sanante.
2. Nei casi di cui al comma 1, fino all’irrogazione della sanzione pecuniaria, può essere ottenuto l’accertamento di conformità, al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 16, comma 1. A tal fine il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile trasmette una comunicazione di mancata SCIA corredata di tutti gli elaborati previsti dall’articolo 10 bis, comma 2. La sanatoria è condizionata al versamento di una somma pari all’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e, comunque, non inferiore a euro 500.
3. Nel caso di opere eseguite in assenza dei presupposti legittimanti la SCIA e/o nel caso di non conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione dell’intervento si applicano le sole sanzioni previste dagli articoli 6 e 7.
4. La SCIA, spontaneamente effettuata quando l’intervento è in corso di esecuzione, comporta l’applicazione di una sanzione pari a euro 500. È fatta salva l’applicazione dell’articolo 7 ter, comma 6.
5. Se le opere sono eseguite in assenza di SCIA o in difformità da essa su immobili comunque vincolati da norme statali e regionali, trovano applicazione le misure sanzionatorie previste dalle vigenti disposizioni, che nel solo caso di sanzioni pecuniarie si applicano cumulativamente alla sanzione di cui ai commi 1 e 2.
6. Se le opere sono eseguite in assenza di SCIA o in difformità da essa in dipendenza di calamità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale la sanzione pecuniaria di cui ai commi 1, 2 e 4 non si applica.
7. L’accertamento del valore di cui al comma 1 è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 7, commi 3, 4, 5 e 6.”.

Art. 9
Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985
(Interventi di edilizia libera)

1. L’articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985 è sostituito dal seguente:
“Art. 15 (Interventi di edilizia libera)
1. Nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica e delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo edilizio:
a) interventi di manutenzione ordinaria, inclusi quelli ricondotti a tale categoria di intervento da specifiche disposizioni nazionali;
b) interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che non alterino la sagoma dell’edificio;
c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola-zootecnica, artigianale, industriale e pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) installazione di serre mobili stagionali e piccoli loggiati amovibili di superficie non superiore a 30 mq entrambi sprovvisti di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
f) interventi finalizzati al posizionamento di tende, pergole, rastrelliere per biciclette;
g) interventi volti alla realizzazione di recinzioni prive di opere murarie, di barbecue e di manufatti accessori entrambi con volume vuoto per pieno non superiore a 10 mc;
h) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità stabilito dallo strumento urbanistico comunale;
i) installazione di elementi di arredo negli spazi esterni delle unità immobiliari e nelle aree pertinenziali degli edifici esistenti;
j) realizzazione di aree ludiche o destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria.
2. Nel rispetto dei presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione dell’avvio dei lavori, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo edilizio:
a) interventi di restauro e risanamento conservativo che non riguardino le parti strutturali dell’edificio;
b) interventi di manutenzione straordinaria che non riguardino le parti strutturali dell’edificio;
c) interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che comportano la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterano la sagoma dell’edificio;
d) interventi di risanamento dall’amianto;
e) opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessità e, comunque, entro un termine di utilizzazione non superiore a centoventi giorni;
f) opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze eccezionali, contingenti e temporalmente determinate, anche di durata superiore a centoventi giorni, tali da poter essere rimosse immediatamente alla cessazione della necessità;
g) manufatti occorrenti per l’installazione dei cantieri temporanei finalizzati all’esecuzione di lavori da realizzare legittimamente;
h) vasche di approvvigionamento idrico e pozzi;
i) interventi volti all’efficientamento di impianti tecnologici esistenti al servizio di stabilimenti industriali;
j) muri di cinta e cancellate;
k) l’installazione di allestimenti mobili di pernottamento e di pertinenze ed accessori funzionali a strutture esistenti e legittimamente autorizzate destinate all’esercizio dell’attività ricettiva all’aria aperta nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6, comma 4 bis della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive);
l) l’installazione all’interno di specchi acquei demaniali di natanti, imbarcazioni, chiatte galleggianti o altre strutture al servizio della nautica destinate a finalità turistiche o turistico-ricettive a condizione che gli allestimenti non determinino il permanente collegamento con il terreno o il fondale e gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano di facile rimozione;
m) la realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all’ormeggio, alaggio, varo di piccole imbarcazioni e natanti da diporto, compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di servizi complementari.
3. L’avvio dei lavori per l’esecuzione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 è condizionato all’ottenimento di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, da acquisire per il tramite del SUAPE, ove costituito.
4. Gli interventi di cui al comma 2, lettere d), e), f), k) ed m), compatibili con ogni destinazione di zona, sono sottratti al rispetto dei parametrici volumetrici.
5. Per gli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), la comunicazione di avvio dei lavori è accompagnata da una specifica relazione, a firma di un progettista abilitato, che asseveri che le opere da realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti e attesti il rispetto della normativa antisismica, che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio e indichi i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori. I lavori sono eseguiti sotto la supervisione del direttore dei lavori che entro trenta giorni dalla conclusione degli stessi presenta apposita dichiarazione di fine lavori, attestante il rispetto di tutte le norme e delle previsioni della relazione di asseverazione.
6. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera f), la comunicazione di avvio dei lavori è accompagnata da specifica dichiarazione sostitutiva resa dal proponente l’intervento ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa – Testo A), e successive modifiche ed integrazioni, che asseveri con adeguata e documentata motivazione che le esigenze di installazione delle opere soddisfano le condizioni normativamente previste. Per gli stessi interventi e per quelli di cui al comma 2, lettera e), entro dieci giorni dallo scadere del tempo di permanenza delle opere temporanee, l’interessato, anche per via telematica, informa l’amministrazione comunale dell’avvenuta rimozione delle opere.
7. Il mancato invio della comunicazione di cui al comma 2 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 500. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.
8. Il mancato invio della comunicazione di cui al comma 6 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 500.
9. Salvo sia intervenuta la conclusione del procedimento di irrogazione delle sanzioni, per gli interventi di cui al presente articolo realizzati in data anteriore al 30 aprile 2015, non si applicano le sanzioni precedentemente previste per l’assenza di titolo edilizio o per la difformità delle opere realizzate, ma le sanzioni di cui ai commi 7 e 8.”.

Art. 10
Modifiche all’articolo 15 quater della legge regionale n. 23 del 1985
(Parcheggi privati)

1. L’articolo 15 quater della legge regionale n. 23 del 1985 è sostituito dal seguente:
“Art. 15 quater (Parcheggi privati)
1. Nelle nuove costruzioni e nelle modifiche di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti sono riservate aree per parcheggi privati nella misura minima di 1 metro quadro per ogni 10 metri cubi di costruzione e, comunque, in misura non inferiore a uno stallo di sosta per ogni unità immobiliare.
2. Nei frazionamenti di unità immobiliari legittimamente realizzati senza la dotazione minima di aree per parcheggi privati di 1 metro quadro ogni 10 metri cubi di costruzione, sono riservate, per ogni unità immobiliare ulteriore rispetto all’originaria, apposite aree per parcheggi privati nelle misure minime previste al comma 1. È considerata originaria l’unità immobiliare più grande derivante dal frazionamento.
3. Ai fini della determinazione delle superfici per parcheggi privati si computano anche gli spazi necessari alla manovra del veicolo.
4. Lo stallo di sosta deve avere dimensioni minime di 2,50 metri per 5,00 metri.
5. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli immobili:
a) ubicati in zona urbanistica omogenea A;
b) ubicati all’interno dei centri di antica e prima formazione;
c) sottoposti a vincolo ai sensi della parte II del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni.
6. Nel caso di modifiche di destinazioni d’uso urbanisticamente rilevanti e di frazionamento di unità immobiliari, per i fabbricati esistenti alla data del 7 aprile 1989, qualora sia dimostrata l’impossibilità di reperire spazi idonei da destinare al soddisfacimento dei requisiti previsti dai commi 1 e 2, l’intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale. I relativi introiti costituiscono entrate vincolate per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, da individuarsi con deliberazione del consiglio comunale.
7. Nel caso di nuovi frazionamenti e ai fini della conclusione dei procedimenti di accertamento di conformità di frazionamenti eseguiti in assenza di titolo, la monetizzazione di cui al comma 6 non è necessaria per la prima unità immobiliare ulteriore rispetto all’originaria purché di volume inferiore a 210 metri cubi. Sono fatte salve disposizioni più restrittive contenute negli strumenti urbanistici comunali.
8. Sono fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono ulteriori spazi per parcheggi, diversi da quelli disciplinati dal presente articolo, suscettibili di monetizzazione se previsto.”.

Art. 11
Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 23 del 1985
(Accertamento di conformità)

1. All’articolo 16 della legge regionale n. 23 del 1985 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2 bis. La domanda di cui al comma 1 può essere accompagnata dal progetto delle opere necessarie a garantire il rispetto delle condizioni di conformità. Tali opere riguardano unicamente gli interventi per l’eliminazione delle parti o degli elementi incongrui e comunque non accertabili, e gli interventi volti alla modifica dell’esistente per ricondurlo alle soluzioni tipologico-architettoniche previste dallo strumento urbanistico vigente al momento della domanda di accertamento di conformità. È fatta salva l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia paesaggistica.”;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3 bis. In esito alle verifiche sulla domanda di cui al comma 2 bis, il responsabile del competente ufficio comunale, emana un permesso di costruire per i lavori necessari al ripristino delle condizioni di conformità, con eventualmente le ulteriori altre prescrizioni necessarie; nel permesso di costruire sono indicati i tempi necessari per l’esecuzione delle opere, che non possono essere superiori a un anno dalla data del rilascio, non prorogabili. L’accertamento di conformità di cui al comma 1 si forma solo a seguito della successiva verifica, con sopralluogo, dell’esecuzione delle opere nei tempi previsti dal permesso di costruire di cui al primo periodo. In caso di esito negativo l’accertamento di conformità oggetto della domanda di cui al comma 1, si intende respinto e il responsabile del competente ufficio comunale avvia immediatamente le procedure sanzionatorie previste dagli articoli 6 o 7.”.

Art. 12
Modifiche all’articolo 32 della legge regionale n. 23 del 1985
(Piani di risanamento urbanistico
)
1. Al comma 3 dell’articolo 32 della legge regionale n. 23 del 1985, dopo le parole “a loro consorzi” sono aggiunte le parole “o ai consorzi dei proprietari di aree libere e fabbricati”.

Capo II
Modifiche alla legge regionale n. 45 del 1989

Art. 13
Modifiche all’articolo 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989
(Piano paesaggistico regionale: tutela delle zone di rilevante interesse paesistico-ambientale)

1. Dopo la lettera i) del comma 2 dell’articolo 10 bis della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale), sono aggiunte le seguenti:
“i bis) gli interventi relativi alla realizzazione di parcheggi che non determinino alterazione permanente e irreversibile dello stato dei luoghi e di strutture di facile rimozione a servizio della balneazione e della ristorazione, preparazione e somministrazione di bevande e alimenti, e finalizzate all’esercizio di attività sportive, ludico-ricreative direttamente connesse all’uso del mare e delle acque interne;
i ter) le infrastrutture puntuali di facile rimozione a servizio delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica.”.

Art. 14
Modifiche all’articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989
(Formazione, adozione e approvazione del piano urbanistico comunale e intercomunale)

1. All’articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 5 è così sostituito:
“5. La deliberazione di approvazione è sottoposta alla verifica di coerenza di cui all’articolo 31 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), con gli strumenti sovraordinati di governo del territorio, inclusi il Piano paesaggistico regionale e il Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino unico regionale, e con le disposizioni normative e le direttive regionali in materia urbanistica ed edilizia.”;
b) il comma 6 è così sostituito:
“6. Le varianti al piano sono approvate con il medesimo procedimento di cui ai commi da 1 a 5. É fatta salva l’applicazione delle disposizioni legislative, regionali e nazionali, che attribuiscono all’autorizzazione o all’approvazione di progetti l’effetto di variante allo strumento urbanistico. In tali casi la coerenza di cui al comma 5 è espressa dai rappresentanti della Regione in conferenza di servizi, senza necessità di acquisizione del parere del Comitato tecnico regionale per l’urbanistica.”;
c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
“6 bis. Le varianti connesse all’approvazione di opere pubbliche o finalizzate al ripristino delle originarie destinazioni agricole, all’introduzione di aree di salvaguardia, alla variazione della qualificazione delle aree standard, alla correzione di errori materiali o alla modifica del regolamento edilizio, sono oggetto di verifica di coerenza senza necessità di acquisizione del parere del comitato tecnico regionale per l’urbanistica.”;
d) il comma 9 bis è così sostituito:
“9 bis. Nelle more dell’adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali al Piano paesaggistico regionale è vietata l’adozione definitiva di varianti ai piani generali vigenti, fatti salvi gli atti di pianificazione:
1) finalizzati al ripristino delle originarie destinazioni agricole, o all’introduzione di aree di salvaguardia, o di disposizioni di maggiore tutela e salvaguardia del territorio;
2) connessi alla realizzazione di opere pubbliche o dichiarate di pubblica utilità da disposizioni nazionali in attuazione di principi comunitari;
3) connessi alla realizzazione di interventi riconosciuti con deliberazione della Giunta regionale di preminente interesse generale e di rilevanza regionale;
4) aventi ad oggetto la realizzazione di interventi tesi a garantire i servizi pubblici, la sicurezza pubblica e la protezione civile, l’esercizio della libertà di religione e di espressione etico-sociale;
5) finalizzati all’attuazione del Piano paesaggistico regionale e previsti dalle disposizioni in esso contenute;
6) finalizzati al recepimento delle sopravvenute disposizioni normative.
Le varianti di cui al presente comma sono da assoggettare comunque alla verifica di coerenza di cui all’articolo 31 della legge regionale n. 7 del 2002, che, se positiva, costituisce parziale adeguamento del piano urbanistico comunale al Piano paesaggistico regionale. In tal caso sono consentiti interventi di trasformazione del territorio e degli edifici esistenti. Le varianti già approvate, aventi ad oggetto gli interventi previsti nel presente comma, ove verificate coerenti, sono attuabili.”.

Art. 15
Modifiche all’articolo 21 della legge regionale n. 45 del 1989
(Strumenti di attuazione del Piano urbanistico comunale)

1. Dopo il comma 2 quater dell’articolo 21 delle legge regionale n. 45 del 1989 sono inseriti i seguenti:
“2 quinquies. All’interno delle zone urbanistiche omogenee C, D e G, in alternativa al piano urbanistico attuativo, gli interventi edificatori e le opere di urbanizzazione possono essere realizzate previo rilascio del permesso di costruire convenzionato ove ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:
a) il progetto interessi l’intero comparto di zona urbanistica identificato in cartografia;
b) il comparto oggetto di intervento sia ricompreso all’interno dell’ambito urbano consolidato e sia delimitato su tutti i lati da elementi insediativi, aree trasformate e già edificate, o infrastrutturali.
2 sexies. La convenzione di cui al comma 2 quinquies, approvata con delibera del consiglio comunale prima del rilascio del permesso, specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi. Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione:
a) la cessione di aree;
b) la realizzazione di opere di urbanizzazione fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
c) le caratteristiche morfologiche degli interventi.
Il termine di validità del permesso di costruire convenzionato non può essere superiore ai cinque anni, in relazione a quanto previsto dalla convenzione, che può articolare l’attuazione in fasi, cui si collegano gli oneri e le opere di urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie.
2 septies. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni regionali e statali in materia di permesso di costruire. Alla convenzione si applica inoltre la disciplina dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).”.

Art. 16
Piano di utilizzo dei litorali (PUL)

1. Dopo l’articolo 22 della legge regionale n. 45 del 1989 è inserito il seguente:
“Art. 22 bis (Piano di utilizzo dei litorali (PUL))
1. Il Piano per l’utilizzo dei litorali (PUL) è lo strumento con cui i comuni disciplinano l’utilizzazione delle aree demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e regolamentano l’organizzazione del territorio immediatamente contiguo ai litorali, compresa l’accessibilità viaria e pedonale delle aree nel loro complesso e dei singoli siti ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale n. 23 del 1985, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il PUL estende la propria disciplina anche ad ambiti contigui, ricompresi nella fascia dei 2.000 metri dalla linea di battigia, in funzione delle interrelazioni fra diversi elementi e componenti paesaggistico-ambientali, sociali, economiche che siano in stretta attinenza con i diversi gradi di antropizzazione rilevabili nel contesto e che abbiano influenza sulla strategia di utilizzazione degli ambiti demaniali. In caso di sovrapposizione con eventuali altri piani attuativi il piano urbanistico comunale garantisce il coordinamento delle relative previsioni, con conseguente motivata integrazione o modifica delle precedenti scelte pianificatorie.
3. Il PUL è redatto sulla base delle direttive approvate dalla Giunta regionale e disciplina gli interventi volti alla realizzazione di parcheggi e di strutture di facile rimozione a servizio della balneazione e della ristorazione, preparazione e somministrazione di bevande ed alimenti, e finalizzate all’esercizio di attività sportive e ludico-ricreative direttamente connesse all’uso del mare.
4. Gli interventi di cui al comma 3, come disciplinati dal PUL, sono compatibili con ogni destinazione di zona omogenea e non soggiacciono ai relativi parametri, previo rilascio, se necessario, dell’autorizzazione paesaggistica.
5. Il posizionamento delle strutture disciplinate all’interno del PUL è ammesso nei litorali urbani e nei litorali metropolitani senza limiti temporali. Al di fuori dei litorali urbani e metropolitani il posizionamento delle strutture di facile rimozione a servizio della balneazione e della ristorazione, preparazione e somministrazione di bevande ed alimenti è ammesso nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 ottobre; nel caso le stesse siano connesse a strutture ricettive o sanitarie prossime ai litorali il posizionamento è ammesso per il periodo di esercizio della struttura principale. I parcheggi e il posizionamento delle strutture di facile rimozione finalizzate all’esercizio di attività sportive e ludico-ricreative direttamente connesse all’uso del mare sono ammessi senza limiti temporali.
6. Nel PUL sono rappresentate le strutture già presenti con indicazione degli estremi dei titoli abilitativi, autorizzatori e concessori e della validità temporale degli stessi. Per le strutture legittime preesistenti non si applicano i limiti temporali di cui al comma 5.
7. Si definiscono “urbani” i litorali ricompresi nei territori dei comuni indicati all’articolo 10 bis, comma 2, lettera a), e inseriti o contigui a grandi centri abitati, caratterizzati da un’alta frequentazione dell’utenza durante tutto l’anno e da interventi edilizi e infrastrutturali tali da aver profondamente alterato gli originari caratteri di naturalità. Tali litorali sono individuati, anche cartograficamente, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere espresso dalla Commissione consiliare competente in materia di governo del territorio, entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali se ne prescinde, e resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine suddetto.
8. Si definisce “metropolitano” il litorale che, anche prescindendo dalla compresenza dei requisiti di cui al comma 7, in ragione dell’estensione della sua linea di battigia superiore a cinque chilometri, svolge tradizionalmente o è idoneo a svolgere la funzione di litorale di riferimento, quanto a frequentazione durante tutto l’anno, della maggioranza dei residenti dei comuni facenti parte della città metropolitana e della maggioranza dei residenti dei comuni facenti parte della rete metropolitana, così come definite dalla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna). La Giunta regionale individua, con la medesima procedura di cui al comma 7, secondo periodo, sia per la città metropolitana che per la rete metropolitana il litorale più esteso avente le suddette caratteristiche. Non si procede all’individuazione se il litorale metropolitano è litorale urbano.
9. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 entrano in vigore a far data dalla pubblicazione del PUL sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) e in sua assenza la localizzazione delle strutture di cui al comma 3 è ammessa, compatibilmente con le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali, per un periodo non superiore a quello della stagione balneare, salva la differente durata già prevista da legittimi titoli abilitativi, autorizzatori e concessori. In assenza di PUL è inoltre consentita la realizzazione, senza limiti temporali, di strutture di facile rimozione della superficie non superiore a 30 mq e connesse a corridoi di lancio, finalizzate all’esercizio di attività sportive direttamente connesse all’uso del mare; tali strutture sono compatibili con ogni destinazione di zona omogenea e non soggiacciono ai relativi parametri; rimane impregiudicata la possibilità del PUL di sopprimere o rivedere il posizionamento di tali strutture.”.

Art. 17
Osservatorio regionale per l’urbanistica e l’edilizia

1. Dopo l’articolo 32 della legge regionale n. 45 del 1989 è aggiunto il seguente:
“Art. 32 bis (Osservatorio regionale per l’urbanistica e l’edilizia)
1. L’Osservatorio regionale per l’urbanistica e l’edilizia è un organo tecnico consultivo della Giunta regionale, istituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, con il compito di elaborare studi, analisi, formulare proposte in materia urbanistica ed edilizia, definire proposte di indirizzi, criteri e linee guida per il governo del territorio e per la semplificazione delle disposizioni vigenti.
2. L’osservatorio è costituito dal direttore generale dell’Assessorato regionale competente in materia urbanistica, o suo delegato, dai direttori generali degli Assessorati regionali competenti in materia ambientale, politiche abitative, politiche sociali, turismo, commercio e industria, o loro delegati.
3. L’osservatorio è integrato da un componente designato dall’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Sardegna, da tre componenti designati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro del settore edile maggiormente rappresentative nel territorio regionale, da tre componenti designati dagli ordini e collegi professionali i cui iscritti siano competenti nelle materie della legislazione sull’edilizia e urbanistica, sulla progettazione architettonica, sulla sostenibilità ambientale, tecnica e tecnologia delle costruzioni, tutela del paesaggio, e da un componente designato dalla commissione di cui all’articolo 32 ter.
4. I componenti dell’osservatorio durano in carica per l’intera legislatura e svolgono il proprio compito a titolo gratuito.”.

Art. 18
Commissione permanente sulle problematiche edilizie e urbanistiche della disabilità

1. Dopo l’articolo 32 bis della legge regionale n. 45 del 1989, come introdotto dalla presente legge, è aggiunto il seguente:
“Art. 32 ter (Commissione permanente sulle problematiche edilizie e urbanistiche della disabilità)
1. Al fine di monitorare le problematiche edilizie e urbanistiche della disabilità, di redigere linee guida per il loro superamento, di individuare le relative soluzioni e di proporre politiche di incentivazione della residenzialità, dei servizi e del turismo sostenibile e accessibile, è istituita la Commissione permanente sulle problematiche edilizie e urbanistiche in seno alla Regione.
2. La commissione è costituita dal direttore generale dell’Assessorato regionale competente in materia urbanistica, o suo delegato, dai direttori generali degli Assessorati regionali competenti in materia di sanità e assistenza sociale, lavori pubblici, turismo, commercio, o loro delegati, dal direttore generale dell’Azienda per la tutela della salute (ATS), di cui all’articolo 1 della legge regionale 27 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell’Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)), da un rappresentante nominato dalla Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità (FAND) e da un rappresentante nominato dalla Federazione italiana per il superamento dell’handicap (FISH).
3. I componenti della commissione durano in carica per l’intera legislatura e svolgono il proprio compito a titolo gratuito.”.

Art. 19
Modifiche all’articolo 41 della legge regionale n. 45 del 1989
(Contributi per la predisposizione degli strumenti urbanistici)

1. L’articolo 41 della legge regionale n. 45 del 1989, è sostituito dal seguente:
“Art. 41 (Contributi per la predisposizione degli strumenti urbanistici)
1. La Regione è autorizzata a concedere finanziamenti ai comuni e loro forme associative per la redazione di piani urbanistici generali e piani attuativi di iniziativa pubblica, come definiti dall’articolo 21, per un importo non superiore al 90 per cento della spesa sostenuta e ritenuta ammissibile, da erogarsi nel seguente modo:
a) un’anticipazione del contributo, in misura non superiore al 50 per cento della somma richiesta dal comune, ritenuta ammissibile dal competente ufficio regionale, previa presentazione della deliberazione di affidamento di incarico ai professionisti individuati e dell’attestazione di cofinanziamento comunale;
b) un’erogazione intermedia, in misura non superiore al 25 per cento e nei limiti del 90 per cento della spesa sostenuta e documentata, successivamente alla trasmissione della deliberazione di adozione definitiva del piano e, nei casi in cui siano dovuti, all’esito non negativo del parere preliminare di cui all’articolo 9 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l’esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l’art. 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l’art. 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348), e all’esito non negativo della verifica di coerenza di cui all’articolo 31 della legge regionale n. 7 del 2002;
c) pagamento del saldo, previa certificazione e rendicontazione delle spese sostenute, successivamente al completamento dell’iter di approvazione dello strumento urbanistico, comprensivo di tutte le autorizzazioni richieste, e, nei casi in cui sono dovuti, a seguito dell’approvazione di cui all’articolo 9 della legge regionale n. 28 del 1998 e dell’esito positivo della verifica di coerenza di cui all’articolo 31 della legge regionale n. 7 del 2002, e sua pubblicazione sul Buras.”.

Capo III
Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2015

Art. 20
Modifiche all’articolo 26 della legge regionale n. 8 del 2015
(Disposizioni di salvaguardia dei territori rurali)

1. L’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio) è sostituito dal seguente:
“Art. 26 (Disposizioni di salvaguardia dei territori rurali)
1. Fatte salve le ulteriori e specifiche disposizioni dettate dal Piano paesaggistico regionale, al fine di consentire un corretto e razionale utilizzo del territorio agricolo che miri a contemperare l’esigenza di salvaguardia delle aree agricole da un improprio sfruttamento, in tutte le zone urbanistiche omogenee E del territorio regionale si applica il decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228 (Direttive per le zone agricole), integrato dai commi successivi.
2. In sede di redazione dello strumento urbanistico comunale i comuni definiscono la zonizzazione del territorio agricolo in funzione delle caratteristiche agro-pedologiche e della capacità d’uso dei suoli e stabiliscono, conseguentemente, i parametri urbanistico-edilizi per la realizzazione degli interventi consentiti nelle sottozone agricole individuate.
3. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 228 del 1994, gli strumenti urbanistici comunali disciplinano la possibilità di raggiungere la superficie minima di intervento con l’utilizzo di più corpi aziendali che, in caso di edificazione a fini residenziali, devono essere contigui. Il volume realizzabile è, in ogni caso, calcolato utilizzando esclusivamente la superficie effettiva del fondo sul quale si edifica, ferma la possibilità di utilizzare particelle catastali contigue.
4. Per la realizzazione di fabbricati aziendali non residenziali è ammesso, ai fini del calcolo della superficie minima di intervento e delle volumetrie e nel rispetto dei parametri urbanistici previsti dal proprio strumento urbanistico, l’utilizzo di particelle catastali contigue che insistono su terreni di comuni limitrofi. La richiesta del titolo edilizio deve essere inoltrata a tutti i comuni interessati, che, nei tempi normativamente previsti, si esprimono in merito; l’utilizzo edificatorio delle varie particelle deve essere oggetto di trascrizione ai sensi dell’articolo 2643, comma 2 bis, del Codice civile, e gli atti relativi alla trascrizione devono far parte della documentazione a corredo della segnalazione certificata di agibilità prevista dall’articolo 24, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, pena la nullità della segnalazione.
5. Nelle more dell’aggiornamento della disciplina regionale delle trasformazioni ammesse nelle zone agricole, l’edificazione per fini residenziali nelle zone urbanistiche omogenee E del territorio regionale è consentita unicamente agli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38), e successive modifiche ed integrazioni, e la superficie minima di intervento è fissata in tre ettari.
6. Nei centri rurali individuati ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 228 del 1994, dai piani urbanistici comunali in adeguamento al Piano paesaggistico regionale che hanno concluso positivamente la procedura di verifica di coerenza di cui all’articolo 31 della legge regionale n. 7 del 2002, non si applicano le limitazioni del comma 5.
7. Negli ambiti di paesaggio costieri, fino all’adeguamento dei piani urbanistici comunali al Piano paesaggistico regionale, non è consentita la realizzazione dei punti di ristoro di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 228 del 1994.
8. Per l’esercizio del turismo sostenibile e per lo sviluppo turistico del territorio extraurbano possono essere utilizzati edifici preesistenti e dismessi di proprietà pubblica o non utilizzati da almeno dieci anni se di proprietà privata, da adibire a punti di ristoro di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 228 del 1994, anche in attesa dell’adeguamento dei piani urbanistici comunali al Piano paesaggistico regionale. Gli interventi di rifunzionalizzazione non devono determinare opere di urbanizzazione a rete.
9. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Giunta regionale n. 228 del 1994, integrate da quelle di cui ai commi da 2 a 8 sono di immediata applicazione e prevalgono sulle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici comunali, salvo che queste ultime non siano più restrittive nella fissazione dei parametri o delle condizioni per la realizzazione degli interventi.”.

Art. 21
Superamento delle condizioni di degrado dell’agro

1. Dopo l’articolo 26 della legge regionale n. 8 del 2015, è aggiunto il seguente:
“Art. 26 bis (Superamento delle condizioni di degrado dell’agro)
1. Al fine di superare le situazioni di degrado legate alla presenza, all’interno delle zone urbanistiche omogenee agricole, di costruzioni non ultimate e prive di carattere compiuto, alle condizioni di cui al presente articolo, è consentito il completamento degli edifici, le cui opere sono state legittimamente avviate e il cui titolo abilitativo è scaduto o dichiarato decaduto, non può essere rinnovato a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 26.
2. Il completamento è ammesso a condizione che gli edifici:
a) siano per la parte realizzata conformi al progetto approvato;
b) siano completati nell’ossatura strutturale, o nelle murature nel caso di edifici in muratura portante;
c) non ricadano in aree dichiarate, ai sensi del vigente Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino unico regionale (PAI), da strumenti di pianificazione regionale o comunale, di pericolosità idraulica elevata o molto elevata (Hi3 – Hi4) e di pericolosità da frana elevata o molto elevata (Hg3 – Hg4);
d) non ricadano in aree di inedificabilità assoluta così qualificate da disposizioni legislative e regolamentari statali e regionali;
e) rispettino i parametri individuati dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 228 del 1994.
3. Il completamento ha ad oggetto unicamente i lavori necessari a rendere finito e agibile l’edificio nella consistenza volumetrica realizzata e non finita, anche se inferiore a quella di progetto.
4. Il completamento è soggetto a permesso di costruire, da richiedersi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2020. Il permesso di costruire è subordinato al rispetto dei requisiti tecnici e all’acquisizione degli eventuali atti di assenso relativi a vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico e dalle altre normative di settore, previsti dalla normativa vigente all’atto della presentazione della nuova istanza.
5. A parità di volume, possono essere concesse variazioni migliorative del decoro architettonico al progetto originariamente approvato.
6. Il mancato completamento entro il termine di validità del titolo di cui al comma 4 determina l’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1985 per edifici eseguiti in totale difformità.
7. Sono consentiti, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2, lettere b), c) e d), gli interventi di completamento degli edifici esistenti nei quali sia stato completato l’ingombro volumetrico con la realizzazione delle murature perimetrali e della copertura, purché il titolo abilitativo originario sia stato rilasciato nel rispetto delle disposizioni previste dallo strumento urbanistico comunale.”.

Art. 22
Frazionamento di unità immobiliari a seguito degli interventi di incremento volumetrico

1. Dopo l’articolo 29 della legge regionale n. 8 del 2015 è inserito il seguente:
“Art. 29 bis (Frazionamento di unità immobiliari a seguito degli interventi di incremento volumetrico di cui alla legge regionale n. 4 del 2009)
1. L’unità immobiliare a uso residenziale risultante da incremento volumetrico previsto dalla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo), ricompresa nelle zone urbanistiche omogenee A, B e C, può essere frazionata solo se la più piccola delle unità derivate ha una superficie lorda superiore a 50 metri quadri. Negli altri casi l’incremento volumetrico non può essere utilizzato per generare ulteriori unità immobiliari e non può essere alienato separatamente dall’unità che lo ha generato. Il vincolo di non alienazione ha durata decennale ed è trascritto nei registri immobiliari.”.

Art. 23
Modifiche all’articolo 30 della legge regionale n. 8 del 2015
(Interventi di incremento volumetrico del patrimonio edilizio esistente)

1. All’articolo 30 della legge regionale n. 8 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Nelle zone urbanistiche B e C l’incremento volumetrico può essere realizzato, per ciascuna unità immobiliare, nella misura massima del 30 per cento del volume urbanistico esistente, fino a un massimo di 120 metri cubi.”;
b) al comma 8 è aggiunto il seguente periodo: “L’istruttoria delle pratiche relative all’esecuzione delle opere previste dal presente comma riveste carattere di assoluta priorità nei confronti delle altre ordinarie pratiche edilizie”.

Art. 24
Modifiche all’articolo 31 della legge regionale n. 8 del 2015 (Interventi di incremento volumetrico delle strutture destinate all’esercizio di attività turistico-ricettive)

1. All’articolo 31 della legge regionale n. 8 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 1, dopo le parole “ricadenti nelle zone urbanistiche omogenee”, è inserita la frase “A, alle condizioni di cui al primo periodo del comma 2 dell’articolo 30,”;
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
“5 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli edifici che sono stati destinati all’esercizio delle attività turistico-ricettive in data successiva all’entrata in vigore della presente legge.”.

Art. 25
Modifiche all’articolo 32 della legge regionale n. 8 del 2015
(Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti)

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 32 della legge regionale n. 8 del 2015, è inserito il seguente:
“3 bis. Ai fini dell’ammissibilità degli interventi di cui ai commi 2 e 3, in presenza di un unico livello agibile, è considerato sottotetto il volume compreso tra l’estradosso della chiusura orizzontale inferiore e l’intradosso delle falde di copertura a tetto, localizzato all’interno della sagoma dell’edificio regolarmente approvata con titolo abilitativo, se prescritto.”.

Art. 26
Modifiche all’articolo 33 della legge regionale n. 8 del 2015
(Interventi per il riuso degli spazi di grande altezza)

1. Al comma 5 dell’articolo 33 della legge regionale n. 8 del 2015 le parole “di almeno 2,00 metri” sono soppresse.

Art. 27
Modifiche all’articolo 34 della legge regionale n. 8 del 2015
(Condizioni di ammissibilità degli interventi)

1. Al comma 1 dell’articolo 34 della legge regionale n. 8 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) le parole “e nelle unità immobiliari” sono soppresse;
b) la lettera c) è soppressa;
c) alla lettera e) dopo le parole “e successive modifiche ed integrazioni” sono aggiunte le seguenti: “salva la possibilità di utilizzare l’incremento volumetrico per la realizzazione di corpi di fabbrica separati, realizzabili, nel caso in cui gli edifici facciano parte di un unico complesso o nucleo insediativo, anche mediante cumulo dei singoli crediti edilizi;”.

Art. 28
Modifiche all’articolo 36 della legge regionale n. 8 del 2015 (Disposizioni comuni)

1. All’articolo 36 della legge regionale n. 8 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) del comma 3 è così sostituita:
“b) inserirsi in modo organico e coerente con i caratteri formali, architettonici, paesaggistici e ambientali del contesto qualora l’intervento sia attuato mediante la realizzazione di corpi di fabbrica separati;”;
b) dopo la lettera c) del comma 3 è aggiunta la seguente:
“c bis) è consentito nella zona urbanistica omogenea E, indipendentemente dal possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 26, mediante il superamento della superficie minima di intervento prevista dalle vigenti disposizioni regionali e comunali, purché superiore a un ettaro, non raggiungibile con l’utilizzo di più corpi aziendali separati e ferme le eventuali ulteriori limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni paesaggistiche;”;
c) al comma 5 le parole “previsti dall’articolo 30” sono sostituite dalle seguenti “previsti dagli articoli 30 e 31”.

Art. 29
Modifiche all’articolo 38 della legge regionale n. 8 del 2015
(Interventi di trasferimento volumetrico per la riqualificazione ambientale e paesaggistica)

1. All’articolo 38 della legge regionale n. 8 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
“a) in aree ricadenti all’interno delle zone urbanistiche omogenee E ed H ed interne al perimetro dei beni paesaggistici di cui all’articolo 142, comma 1, lettere a), b), c), ed i) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni;”;
b) dopo la lettera e) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:
“e bis) all’interno del perimetro di tutela integrale e della fascia di rispetto condizionata dei beni dell’assetto storico culturale del Piano paesaggistico regionale;
e ter) nelle ulteriori aree a tal fine individuate dal comune.”;
c) al comma 8, dopo le parole “finalità pubbliche”, sono aggiunte le seguenti: “La demolizione non è necessaria nei casi previsti dal comma 1, lettera b), qualora l’amministrazione comunale ritenga più favorevole l’acquisizione al patrimonio del manufatto edilizio e non delle aree libere.”;
d) la lettera d) del comma 9 è così sostituita:
“d) è realizzato, per almeno il 50 per cento del computo metrico, con materiali ecocompatibili in possesso della dichiarazione ambientale di prodotto e certificati UNI EN ISO serie 14020, e con materiali ecologici per la bioedilizia o prodotti per la bioedilizia oggetto di certificazione da parte di istituti accreditati.”.

Art. 30
Modifiche all’articolo 39 della legge regionale n. 8 del 2015
(Rinnovo del patrimonio edilizio con interventi di demolizione e ricostruzione)

1. All’articolo 39 della legge regionale n. 8 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 le parole “soli indici volumetrici previsti” sono sostituite con le parole “parametri volumetrici e dell’altezza previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali”;
b) la lettera d) del comma 10 è così sostituita:
“d) è realizzato, per almeno il 50 per cento del computo metrico, con materiali ecocompatibili in possesso della dichiarazione ambientale di prodotto e certificati UNI EN ISO serie 14020, e con materiali ecologici per la bioedilizia o prodotti per la bioedilizia oggetto di certificazione da parte di istituti accreditati.”;
c) alla lettera d) del comma 13 dopo le parole “battigia marina” sono aggiunte le parole “ridotti a 150 metri nelle Isole di Sant’Antioco, San Pietro, La Maddalena e Santo Stefano,”;
d) al comma 15 dopo il secondo periodo che si conclude con le parole “presente legge” è aggiunto il seguente: “La disposizione si applica anche nella fascia di 150 metri dalla linea di battigia marina nelle Isole di Sant’Antioco, San Pietro, La Maddalena e Santo Stefano e nell’intero territorio delle restanti isole minori della Sardegna.”;
e) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
“15 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di demolizione parziale, che per motivate e comprovate ragioni tecniche può anche essere posticipata rispetto alla ricostruzione. Se il credito volumetrico è utilizzato per la realizzazione di un corpo di fabbrica separato, lo stesso è parametrato al volume oggetto di demolizione. L’edificio originario è oggetto di riqualificazione in funzione della tipologia edilizia e del contesto.
15 ter. Gli interventi di demolizione e ricostruzione previsti dal presente articolo, relativi alla zona omogenea A o localizzati all’interno dei centri di antica e prima formazione, non sono soggetti al reperimento di ulteriori spazi per parcheggi oltre a quelli già presenti nelle costruzioni da demolire o nelle aree di pertinenza delle stesse, né alla loro monetizzazione, purché venga dimostrata, attraverso una specifica relazione a firma di un progettista abilitato, l’impossibilità tecnica derivata dalle caratteristiche del lotto urbanistico.
15 quater. Gli interventi di demolizione e ricostruzione previsti dal presente articolo sono soggetti al pagamento del contributo di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Il costo di costruzione da utilizzare per la determinazione dei relativi oneri è determinato detraendo i costi di smaltimento e/o trattamento occorrenti per la demolizione del fabbricato esistente.”.

Art. 31
Modifiche all’articolo 40 della legge regionale n. 8 del 2015
(Misure di promozione dei programmi integrati per il riordino urbano)

1. All’articolo 40 della legge regionale n. 8 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera d) del comma 6 è così sostituita:
“d) è realizzato, per almeno il 50 per cento del computo metrico, con materiali ecocompatibili in possesso della dichiarazione ambientale di prodotto e certificati UNI EN ISO serie 14020, e con materiali ecologici per la bioedilizia o prodotti per la bioedilizia oggetto di certificazione da parte di istituti accreditati.”;
b) al comma 7 dopo le parole “gli interventi previsti” sono inserite le parole “dai programmi per il riordino urbano,”;
c) al comma 10, alla fine del periodo, dopo le parole “presente articolo” è aggiunto l’inciso “e la restante parte delle risorse a programmi di riqualificazione urbanistica di aree a valenza ambientale caratterizzate dalla presenza di elementi infrastrutturali e insediativi.”.

Art. 32
Modifiche all’articolo 41 della legge regionale n. 8 del 2015
(Disposizioni transitorie della legge regionale n. 4 del 2009)

1. All’articolo 41 della legge regionale n. 8 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, dopo le parole “della presente legge” sono aggiunte le seguenti: “in attuazione dell’articolo 13, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 4 del 2009, e successive modifiche ed integrazioni”;
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
“4 bis. È consentito, al ricorrere delle ulteriori condizioni previste dagli articoli 38 o 39, il rilascio del titolo necessario all’esecuzione di varianti in corso d’opera sostanziali a progetti assentiti ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2009, e successive modifiche ed integrazioni, anche nel caso in cui alla data di presentazione dell’istanza l’edificio originario sia stato oggetto di integrale demolizione.”.

Capo IV
Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006 e alla legge regionale n. 22 del 1984

Art. 33
Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 28 del 1998 (Competenza del comune)

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l’esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l’articolo 6 del DPR 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l’articolo 57 del DPR 19 giugno 1979, n. 348 e alla legge regionale n. 12 del 1994), sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) interventi su edifici privati riguardanti le categorie di opere di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Testo A), e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione di quelli ricadenti su edifici in aree di centro storico (zona urbanistica A) non soggette a disciplina di piano particolareggiato o comunque attuativo, oppure quando tale piano non sia stato precedentemente approvato ai sensi dell’articolo 9;”;
b) le lettere d) e f) sono soppresse;
c) alla lettera h) le parole “e delle opere di rimboschimento interessanti superfici superiori a 2 Ha” sono sostituite con le parole “interessanti superfici superiori a 2 Ha e delle opere di rimboschimento interessanti superfici superiori a 4 Ha;”;
d) dopo la lettera h bis) è aggiunta la seguente:
“h ter) le varianti in corso d’opera di cui all’articolo 7 ter della legge regionale n. 23 del 1985, ove il progetto originario sia stato autorizzato dall’ente delegato.”.

Art. 34
Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006
(Demanio marittimo – funzioni dei comuni)

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 41 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), è aggiunta la seguente:
“c bis) concessioni demaniali sulle aree e specchi acquei necessari per la realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all’ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto, compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di servizi complementari.”.

Art.35
Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 22 del 1984
(Casi consentiti di promiscuità)

1. Al comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive) le parole “nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 25 per cento di quella complessiva dell’esercizio” sono sostituite dalle seguenti: “nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva dell’esercizio”.

Capo V
Modifiche alla legge regionale n. 12 del 1994

Art. 36
Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 12 del 1994
(Regolamento di gestione dei terreni civici)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 concernente l’organizzazione amministrativa della Regione sarda) è aggiunto il seguente:
“2 bis. Anche in assenza del regolamento di cui al comma 2, sui terreni ad uso civico, previo l’ottenimento dei necessari atti autorizzatori, sono in ogni caso ammessi interventi esclusivamente volti al ripristino dei valori paesaggistici e ambientali, di messa in sicurezza del territorio e difesa del suolo, di bonifica ambientale, di mitigazione del rischio idrogeologico. Trattandosi di interventi a tutela degli interessi della collettività e di diritti fondamentali di rilevanza costituzionale, le istanze finalizzate all’attuazione degli stessi possono essere presentate dai soggetti che hanno il possesso delle aree, senza che ciò implichi alcun effetto sanante degli atti di disposizione e trasformazione intervenuti in violazione delle disposizioni normative vigenti.”.

Art. 37
Modifiche all’articolo 18 della legge regionale n. 12 del 1994
(Permuta ed alienazione di terreni civici)

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 18 sono aggiunti i seguenti:
“3 bis. Ai fini della valutazione degli aspetti paesaggistici la Regione e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo effettuano le analisi e le verifiche di competenza in occasione dell’elaborazione congiunta del Piano paesaggistico regionale o, in fase anticipata, attraverso singoli accordi di copianifìcazione adottati, nel termine di novanta giorni dalla deliberazione del consiglio comunale, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche ed integrazioni. Sino alla sottoscrizione dell’accordo che riconosce l’assenza di valori paesaggistici determinati dall’uso civico, il decreto di cui all’articolo 15, comma 3, non può essere adottato. Decorso inutilmente il termine sopraindicato il Ministero provvede in via sostitutiva ai sensi dell’articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
3 ter. Ove il decreto di cui all’articolo 15, comma 3, autorizzi la permuta dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras) i terreni di nuova acquisizione sono vincolati ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 42 del 2004.”.

Art. 38
Modifiche all’articolo 18 ter della legge regionale n. 12 del 1994
(Trasferimento dei diritti di uso civico su altri terreni comunali)

1. L’articolo 18 ter è così sostituito:
“Art. 18 ter (Trasferimento dei diritti di uso civico su altri terreni comunali)
1. I comuni, quando ciò comporti un reale beneficio per i propri amministrati, possono richiedere il trasferimento dei diritti di uso civico dai terreni interessati in altri terreni di proprietà comunale, ove esistenti, idonei all’esercizio dei diritti di uso civico nelle forme tradizionali e non tradizionali.
2. La richiesta di trasferimento è deliberata dal consiglio comunale con le modalità di cui all’articolo 18 quater, commi 4, 6, 7 e 8.
3. Ai fini della valutazione degli aspetti paesaggistici la Regione e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo effettuano le analisi e le verifiche di competenza in occasione dell’elaborazione congiunta del Piano paesaggistico regionale o, in fase anticipata, attraverso singoli accordi di copianificazione adottati, nel termine di novanta giorni dalla deliberazione del consiglio comunale, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge n. 241 del 1990, e successive modifiche ed integrazioni. Sino alla sottoscrizione dell’accordo che riconosce l’assenza di valori paesaggistici determinati dall’uso civico, il decreto di cui al comma 4 non può essere adottato. Decorso inutilmente il termine sopraindicato il Ministero provvede in via sostitutiva ai sensi dell’articolo 156, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004.
4. Il trasferimento dei diritti di uso civico è disposto con decreto dell’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale. Il decreto assessoriale è pubblicato con le formalità previste dall’articolo 19.
5. Dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 4 sul Buras i terreni sui quali sono trasferiti i diritti d’uso civico sono vincolati ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 42 del 2004.”.

Art. 39
Sdemanializzazione e trasferimento dei diritti di usi civico

1. Dopo l’articolo 18 ter della legge regionale n. 12 del 1994 è aggiunto il seguente:
“Art. 18 quater (Sdemanializzazione dei terreni civici e trasferimento dei diritti di uso civico su altri terreni)
1. Possono essere oggetto di sdemanializzazione i terreni soggetti a uso civico appartenenti ai demani civici a condizione che:
a) abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione;
b) siano stati alienati, prima dell’entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell’art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616), da parte dei comuni mediante atti posti in essere senza il rispetto della normativa di cui alla legge n. 1766 del 1927;
c) non siano stati utilizzati in difformità alla pianificazione urbanistica;
d) non siano stati trasformati in assenza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica, fatta salva l’applicazione dell’articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004.
2. La richiesta di sdemanializzazione di terreni appartenenti ai demani civici è, a pena di improcedibilità e salvo quanto previsto dal comma 3, corredata dalla proposta di trasferimento dei diritti di uso civico in altri terreni di proprietà comunale idonei all’esercizio dei diritti di uso civico, agrario, boschivo o pascolativo, quantomeno di analoga estensione e valore paesaggistico. La Regione, su richiesta del comune interessato e previa conforme deliberazione della Giunta regionale, può concorrere all’integrazione dei terreni ove trasferire i diritti di uso civico con terreni appartenenti al patrimonio regionale e degli enti, aziende e società controllati dalla stessa Regione.
3. La richiesta di sdemanializzazione non è corredata dalla proposta di trasferimento ove i terreni di cui al comma 1 siano stati utilizzati per finalità di pubblico interesse connesse alla realizzazione di opere pubbliche, all’attuazione di piani territoriali o comunali di sviluppo industriale e produttivo del territorio o all’attuazione di piani di edilizia economica popolare.
4. La richiesta di sdemanializzazione di cui ai commi 2 e 3 è deliberata dal consiglio comunale a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
5. Qualora trattasi di terreni di pertinenza frazionale, la deliberazione contiene il parere obbligatorio positivo del consiglio comunale dell’amministrazione separata frazionale, ove esistente, da esprimersi entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza.
6. Entro quindici giorni la deliberazione è depositata a disposizione del pubblico per trenta giorni presso la segreteria del comune, mediante l’affissione di manifesti e pubblicata sull’albo pretorio comunale.
7. Chiunque può formulare, entro trenta giorni a decorrere dall’ultimo giorno di pubblicazione, osservazioni alla deliberazione.
8. Il consiglio comunale accoglie o respinge le osservazioni presentate, con parere motivato e, tenuto conto di esse, delibera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti l’adozione definitiva della richiesta di sdemanializzazione e di contestuale trasferimento dei diritti di uso civico.
9. Ai fini della valutazione degli aspetti paesaggistici la Regione e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo effettuano le analisi e le verifiche di competenza in occasione dell’elaborazione congiunta del Piano paesaggistico regionale o, in fase anticipata ed entro il termine di novanta giorni dall’adozione della deliberazione di cui al comma 4, attraverso singoli accordi di copianificazione adottati ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge n. 241 del 1990, e successive modifiche ed integrazioni. Sino alla sottoscrizione dell’accordo che riconosce l’assenza di valori paesaggistici determinati dall’uso civico, il decreto di cui al comma 10 non può essere adottato. Decorso inutilmente il termine sopraindicato il Ministero provvede in via sostitutiva ai sensi all’articolo 156, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004.
10. La sdemanializzazione di cui ai commi 2 e 3 è disposta con decreto dell’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, previo accertamento della esistenza delle condizioni indicate nel comma 1 ed è pubblicato nel Buras e, per almeno trenta giorni, nell’albo pretorio del comune interessato. Dalla data di pubblicazione sul Buras i terreni sui quali sono stati trasferiti i diritti di uso civico sono vincolati ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 42 del 2004.
11. Al completamento delle procedure di cui al presente articolo i comuni valutano la stipulazione di appositi atti di transazione con gli aventi causa individuati negli atti di alienazione di cui al comma 1, lettera b), o loro eventuali successori. Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 3 i comuni trasferiscono a prezzo simbolico i terreni oggetto di sdemanializzazione agli aventi causa individuati negli atti di alienazione di cui al comma 1, lettera b), o loro eventuali successori.”.

Art. 40
Normativa transitoria e di rinvio

1. Dopo l’articolo 22 della legge regionale n. 12 del 1994 sono aggiunti i seguenti:
“Art. 22 bis (Norma transitoria)
1. Le procedure avviate ai sensi dell’articolo 18 bis possono essere concluse previa integrazione della richiesta con la proposta di trasferimento dei diritti di uso civico in altri terreni, ai sensi dell’articolo 18 quater, comma 2. La proposta è deliberata dal consiglio comunale e pubblicata sull’albo pretorio comunale per trenta giorni, decorsi i quali è trasmessa all’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale ai fini dell’adozione del provvedimento finale secondo quanto previsto dall’articolo 18 quater, comma 10, e previo completamento della procedura di cui all’articolo 18 quater, comma 9.
2. L’integrazione non è richiesta ove i terreni siano stati utilizzati per finalità di pubblico interesse connesse alla realizzazione di opere pubbliche, all’attuazione di piani territoriali o comunali di sviluppo industriale e produttivo del territorio o all’attuazione di piani di edilizia economica popolare. In tale ipotesi, verificata la ricorrenza delle condizioni di cui all’articolo 18 quater, comma l, l’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale adotta il provvedimento finale secondo quanto previsto dall’articolo 18 quater, comma 10, e previo completamento della procedura di cui all’articolo 18 quater, comma 9.
Art. 22 ter (Rinvio a norme statali)
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella legislazione statale.”.

Capo VI
Disposizioni finali

Art. 41
Abrogazioni

1. Sono abrogati:
a) l’articolo 10 della legge regionale n. 23 del 1985;
b) il comma 2 bis dell’articolo 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989; sono fatti salvi gli effetti dei PUL approvati ai sensi delle previgenti disposizioni;
c) l’articolo 18 bis della legge regionale n. 12 del 1994;
d) l’articolo 2 della legge regionale 4 aprile 1996, n. 18 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 «Norme in materia di usi civici. Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, concernente l’organizzazione amministrativa della Regione sarda»), e le successive proroghe dei termini.

Art. 42
Norma finanziaria

1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale e alla loro attuazione si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 43
Entrata in vigore

1 La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).
2. Le disposizioni di cui all’articolo 7, che introducono il comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985, entrano in vigore dopo la specificazione dei dati dimensionali individuati con direttiva approvata dal Consiglio regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, e resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 3 luglio 2017

Pigliaru

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Fa tappa a Cagliari, venerdì 14 luglio 2017, il progetto “#IES Io, l’Europa e lo sport” iniziativa promossa dall’Ufficio di informazione in Italia del Parlamento europeo in collaborazione con lo Europe Direct Sardegna.

Alle ore 10.30, all’Hostel Marina, in Scaletta San Sepolcro, verrà premiata la scuola vincitrice del premio (Istituto Bacaredda-Atzeni).

L’evento di Cagliari viene promosso all’interno del corso per formatori organizzato dall’associazione TDM 2000 International nell’ambito del progetto “Get Addicted to Sport Values”, finanziato dalla Commissione europea attraverso il programma Erasmus + Sport.

Interverranno alla cerimonia gli onorevoli Salvatore Cicu (con videomessaggio) e Renato Soru.

Parteciperanno inoltre l’assessore per Sport e Gioventù del comune di Cagliari Yuri Marcialis, Andrea Ferrara e Mauro Miceli, rappresentanti delle Agenzie Nazionali del programma Erasmus + Gioventù di Italia e Malta.

Il progetto “#IES Io, l’Europa e lo sport” prevede la realizzazione, da parte degli studenti delle classi partecipanti, di cortometraggi di circa tre minuti in cui raccontare i valori europei attraverso la pratica dello sport.

La Città di Cagliari è stata eletta Città Europea dello Sport 2017 per l’Italia, assieme alle città di Aosta, Pesaro e Vicenza e il premio “#IES Io, l’Europa e lo sport” è organizzato in tutte queste città.

E’ possibile guardare il video dell’istituto Bacaredda-Atzeni, così come gli altri video delle scuole partecipanti delle altre città dello sport, sul canale Youtube dell’Ufficio di informazione in Italia del Parlamento europeo:

Gli studenti della classe vincitrice dell’istituto Bacaredda-Atzeni hanno avuto, il 30 marzo 2017, l’opportunità di partecipare a una visita nell’ambito del progetto Euroscola a Strasburgo, che ha previsto una simulazione della plenaria del parlamento europeo.

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Maggioranza e opposizione in Consiglio regionale hanno approvato una mozione per evitare la fermata degli impianti della Portovesme srl.

«Dal Consiglio regionale rivolgiamo alla Giunta un pressante appello per un intervento emergenziale e straordinario in grado di accelerare le procedure riguardanti il nuovo stabilimento della Portovesme Srl, perché una fermata degli impianti sarebbe un danno irreparabile per il Sulcis e per tutta la Sardegna.»

Lo ha dichiarato il consigliere del Partito democratico Cesare Moriconi, primo firmatario della mozione, sottoscritta da 33 consiglieri di maggioranza ed opposizione, che manifestato la fortissima preoccupazione di tutta la politica per un problema, quello della realizzazione della nuova discarica dell’azienda, «aperto fin dal 2010 con ben 4 conferenze di servizi che si sono concluse senza una decisione».

Cesare Moriconi, dopo aver ricordato la pesante incidenza della vicenda su un territorio «che, purtroppo, in base a tutti gli indicatori economici, è il più povero d’Italia» si è soffermato sulla realtà della Portovesme Srl, «azienda che ha investito nell’innovazione tecnologica e nella tutela dell’ambiente risorse ingenti conquistando significative quote di mercato e che oggi rappresenta per molti aspetti una eccellenza nazionale, con 1.300 dipendenti diretti ed altri 700 circa impegnati nell’indotto».

«Ci troviamo in una fase delicatissima della vita dell’azienda – ha concluso Moriconi – perché la vecchia discarica è esaurita e la nuova non è ancora autorizzata, quindi il processo produttivo rischia di interrompersi entro la fine dell’anno, un rischio che dobbiamo assolutamente scongiurare».

Il capogruppo dell’Udc Gianluigi Rubiu, nel condividere il contenuto della mozione, ha avvertito che «se la Portovesme Srl dovesse chiudere la responsabilità sarebbe solo della politica: questa vicenda è stata sottovalutata e trattata come un fatto ordinario ma il progetto della nuova discarica è stato presentato il 31 gennaio ed è intollerabile che, da allora, non ci sia stato un dialogo fra azienda ed assessorato dell’Ambiente». «Per questo – ha concluso – la politica deve voltare pagina ed il presidente Francesco Pigliaru deve assumere i poteri di commissario straordinario, hanno già svolto questo ruolo ex presidenti come Renato Soru ed Ugo Cappellacci, bisogna andare avanti senza esitazioni».

L’ex presidente della Regione Ugo Cappellacci, in apertura, ha parlato del “paradosso spaventoso” per la mancata soluzione di un problema «che è tutto in capo alla Regione e va affrontato con strumenti straordinari». Sul piano operativo, Cappellacci ha formulato una proposta in due punti: verificare la fattibilità tecnica di prolungare l’esercizio della discarica esistente per evitare la fermata degli impianti in attesa della realizzazione della nuova, e costituire una task force «che lavori mattina, sera e notte fino al risultato finale».

Per il gruppo Cps, il consigliere Antonio Gaia ha espresso pieno sostegno alla mozione che, a suo giudizio, «rappresenta un esempio negativo di carenza di programmazione che mette di fronte alle sue responsabilità una intera classe dirigente» ed ha auspicato che la politica sappia affrontare in tempi brevi e con un approccio globale «il complesso problema dei rifiuti in Sardegna».

Anche la consigliera Annamaria Busia del gruppo Misto ha aderito in modo convinto alla mozione consiliare «perché – ha spiegato – la situazione non consente ulteriori ritardi, soprattutto a danno di un territorio come il Sulcis che altre vicende hanno letteralmente massacrato».

Un pressante appello al presidente Francesco Pigliaru è arrivato infine da Fabrizio Floris che, in rappresentanza della Rsu della Portovesme Srl, ha sostenuto che «la fabbrica non si può fermare». Fabrizio Floris ha ripercorso brevemente le tappe più significative della vita dell’azienda, dalle grandi difficoltà dei primi anni del ‘2000 ad un rilancio economico e produttivo fondato su innovazione tecnologica, rispetto dell’ambiente,  sviluppo e specializzazione delle risorse umane. «Oggi – ha aggiunto – siamo una realtà all’avanguardia e le nostre discariche hanno superato le procedure più rigorose ottenendo le migliori certificazioni europee.»

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Il Partito democratico ha ritrovato l’unità lunedì scorso, ad Arborea, nella prima Assemblea regionale che ha proclamato il segretario regionale Giuseppe Luigi Cucca e i 160 delegati, eletti alle primarie del 30 aprile.

Nella sala Congressi dell’Horse Country, oltre agli eletti, era presente una folta delegazione di rappresentanti del partito nelle istituzioni locali e nazionali, ex dirigenti, esponenti del Consiglio e della Giunta regionale.

«Il Pd – ha detto il neo segretario – deve ritrovare lo spirito di coesione per essere più forte e competitivo nello scenario politico. E’ necessario aprire il partito, di renderlo più inclusivo, favorendo il dialogo nei territori e potenziando la presenza dei Circoli. Solo in questo modo possiamo recuperare la distanza con l’elettorato e contrastare le derive populiste.»

«Il Pd ha dimostrato di essere l’unico partito in grado di favorire una reale partecipazione alla vita democratica ma – ha aggiunto Giuseppe Luigi Cucca – deve ritrovare la sua vocazione popolare rivolgendosi innanzitutto ai giovani, a quella fascia di elettori che negli ultimi anni si sono allontanati e a chi è distante perché non ha fiducia nel PD e non crede nella politica.»

L’Assemblea all’unanimità ha eletto presidente Laura Pulga, ex sindaco di Quartucciu ed ex assessore del Bilancio e Personale della provincia di Cagliari, e vicepresidenti l’ex sindaco di Oristano Guido Tendas e l’ex consigliere regionale Dino Pusceddu.

Oggi sono stati ufficializzati i 70 componenti eletti nella nuova Direzione regionale: Claudio Atzori, Francesca Barracciu, Antonio Biancu, Gino Cadeddu, Verdiana Canu, Gianni Carbini, Orlando Carcangiu, Carlo Carta, Luciano Casula, Aldo Deiana, Caterina Deidda, Patrizia Desole, Paolo Fanni, Tonino Loi, Annamaria Manca, Luigi Mastino, Luca Mereu, Nicola Montaldo, Giovanni Moro, Michela Mura, Rosanna Mura, Chicco Porcu, Giovanni Maria Sciretti, Monica Spanedda, Mirko Vacca, Lino Zedda, Gavino Zirattu, Carlo Balloi, Alessandro Bianchi, Alma Cardi, Maddalena Corda, Salvatore Corona, Franco Corosu, Alessandro D’Avanzo, Monica Fois, Carla Fundoni, Alberta Grudina, Tatiana Isoni, Giovanni Ligios, Marina Madeddu, Pietro Morittu, Domenico Murgioni, Antonio Orgiana, Laura Picasso Pisano, Anita Pili, Roberto Pili, Cinzia Porceddu, Antonio Spano, Claudio Trogu, Stefania Atzei, Barbara Cadeddu, Giulio Calvisi, Davide Carta, Licia Cau, Nino Cogoni, Sabina Contu, Massimo Cossu, Giuseppina Demurtas, Marinella Grosso, Sandra Mancosu, Giusy Marrosu, Roberto Martani, Carla Medau, Francesco Melis, Stefano Piras, Fabrizio Rodin, Renato Soru, Giuseppe Tinnirello, Rossano Vacca, Andrea Viola.

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Il presidente della Regione, Francesco Pigliaru, ha ufficializzato i nomi dei quattro nuovi assessori che martedì 7 marzo entreranno a far parte della nuova Giunta, in sostituzione dei due assessori dimissionari, Elisabetta Falchi all’Agricoltura e Gianmario Demuro agli Affari Generali, e degli altri due “sacrificati” per assecondare le volontà delle forze che sostengono la coalizione (Claudia Firino alla Pubblica istruzione e Francesco Morandi al Turismo).

I nomi nuovi sono quelli di Giuseppe Dessena (ex SEL), destinato ad occupare la poltrona di Claudia Firino (ex SEL) alla Pubblica istruzione; Barbara Argiolas (Partito Democratico, vicina all’europarlamentare Renato Soru), pronta a rilevare la poltrona di Francesco Morandi (Centro Democratico) al Turismo. Filippo Spanu, indicato dal presidente Pigliaru, guiderà l’assessorato degli Affari generali; Pier Luigi Caria, del Partito Democratico, vicino a Matteo Renzi, infine, rileverà la poltrona dell’assessorato dell’Agricoltura.

Claudia Firino ha perso il posto per esplicita richiesta di tre dei quattro consiglieri del gruppo che la sosteneva; Francesco Morandi, uno degli assessori migliori della prima Giunta Pigliaru, ha perso il posto per la mancanza di un adeguato sostegno del gruppo consiliare del Centro Democratico che ha perso consistenza nel corso della legislatura. Francesco Morandi, appena ha saputo dell’annuncio fatto dal presidente Pigliaru, ha rassegnato le dimissioni con effetto immediato, perché non intenzionato a restare al timone dell’assessorato un solo minuto in più. Ha fatto altrettanto, poco dopo, Claudia Firino.

L’annuncio del presidente sui nomi dei quattro nuovi assessori ha provocato grossi malumori in seno alla coalizione di maggioranza e non sono esclusi colpi di scena da oggi a martedì, giorno previsto per l’insediamento della nuova Giunta. I più critici sono i consiglieri del Partito dei Sardi, seconda forza della coalizione, che per bocca dell’assessore dei Lavori pubblici Paolo Maninchedda e del segretario nazionale Franciscu Sedda, ha contestato pesantemente il metodo ed ha annunciato di non riconoscersi nella strada intrapresa dal governatore Pigliaru.

 

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Manca solo l’ufficialità per lo slittamento del congresso del Pd in Sardegna al 30 aprile. Inizialmente il congresso si sarebbe dovuto svolgere il 19 marzo ma la successiva convocazione del congresso nazionale per il 30 aprile, ha portato, com’era nell’aria, alla decisione di far coincidere i due appuntamenti congressuali.

A contendersi la segreteria saranno il senatore Giuseppe Luigi Cucca, indicato dall’ex minoranza congressuale; l’assessore dello Sport del comune di Cagliari, Yuri Marcialis, sostenuto dalla Traversata e da parte della sinistra interna; e il deputato iglesiente Francesco Sanna, indicato dalla componente che si riconosce in Renato Soru.

Non ha espresso un candidato e non ha ancora deciso la posizione da assumere, l’area popolare riformista di Antonello Cabras e Paolo Fadda, che rappresenta la componente più rappresentativa del partito. Il 4 marzo verranno presentate le liste, massimo tre per ogni sfidante.

Giuseppe Luigi Salvatore Cucca è nato a Bosa il 30 luglio 1957, risiede a Nuoro, fa l’avvocato, ex consigliere regionale, senatore in carica.

Yuri Marcialis è nato a Cagliari il 3 novembre 1973, vive a Cagliari, laureato in Scienze politiche e relazioni internazionali, dipendente dell’Amministrazione regionale, è assessore comunale dello Sport e Servizi al cittadino del comune di Cagliari.

Francesco Sanna è nato a Iglesias il 14 aprile 1965, laureato in Giurisprudenza, avvocato patrocinante nelle giurisdizioni superiori, ex consigliere regionale, è deputato in carica.

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I mesi seguiti alle dimissioni dell’europarlamentare Renato Soru, ex presidente della Giunta regionale, ed il successivo commissariamento con il presidente della Commissione nazionale di Garanzia, il deputato veneto Gian Pietro Dal Moro, garante per la gestione del tesseramento 2016, non sono bastati al Partito Democratico sardo per arrivare all’individuazione di un candidato unico alla segreteria, condiviso da tutte le anime interne. Pur profondamente scosso dalle durissime sconfitte subite alle ultime elezioni amministrative, il partito resta diviso, come emerge chiaramente dalla presentazione ufficiale, avvenuta ieri a tarda sera, di tre candidati alla successione di Renato Soru.

A contendersi la segreteria saranno il senatore Giuseppe Luigi Cucca, indicato dall’ex minoranza congressuale; l’assessore dello Sport del comune di Cagliari, Yuri Marcialis, sostenuto dalla Traversata e da parte della sinistra interna; e il deputato iglesiente Francesco Sanna, indicato dalla componente che si riconosce in Renato Soru.

Non ha espresso un candidato e non ha ancora deciso la posizione da assumere, l’area popolare riformista di Antonello Cabras e Paolo Fadda, che rappresenta la componente più rappresentativa del partito. Il 4 marzo verranno presentate le liste, massimo tre per ogni sfidante.

Giuseppe Luigi Salvatore Cucca è nato a Bosa il 30 luglio 1957, risiede a Nuoro, fa l’avvocato, ex consigliere regionale, senatore in carica.

Yuri Marcialis è nato a Cagliari il 3 novembre 1973, vive a Cagliari, laureato in Scienze politiche e relazioni internazionali, dipendente dell’Amministrazione regionale, è assessore comunale dello Sport e Servizi al cittadino del comune di Cagliari.

Francesco Sanna è nato a Iglesias il 14 aprile 1965, laureato in Giurisprudenza, avvocato patrocinante nelle giurisdizioni superiori, ex consigliere regionale, è deputato in carica.